Testo coordinato della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16. Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei
INDICE
TITOLO I Finalità Articolo 1 - Finalità TITOLO II Raccolta dei funghi Articolo 2 - Autorizzazione alla raccolta Articolo 3 - Raccolta nelle aree protette Articolo 4 - Raccolta nei territori montani Articolo 5 - Autorizzazione personale Articolo 6 - Autorizzazione turistica Articolo 7 - Autorizzazione per fi ni scientifi ci Articolo 8 - Importi delle autorizzazioni Articolo 9 - Modalità di raccolta Articolo 10 - Convenzioni con gli Enti locali delle regioni confi nanti Articolo 11 - Raccolta riservata Articolo 12 - Raccolta a pagamento Articolo 13 Divieti Articolo 14 - Ulteriori divieti Articolo 15 - Regolamenti locali Articolo 16 - Dati informativi sulle autorizzazioni Articolo 17 - Informazione TITOLO III Commercializzazione dei funghi Articolo 18 - Requisiti e condizioni per la commercializzazione Articolo 19 - Ispettorati micologici Articolo 20 - Idoneità alla identifi cazione dei funghi Articolo 21 - Autorizzazione al commercio dei funghi epigei spontanei Articolo 21 bis - Lavorazione e confezionamento dei funghi epigei spontanei Articolo 22 - Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi TITOLO IV Vigilanza Articolo 23 - Accertamento delle infrazioni Articolo 24 - Procedimento sanzionatorio Articolo 25 - Sanzioni amministrative TITOLO V Norme fi nanziarie e fi nali Articolo 26 - Norme fi nanziarie Articolo 27 - Norme transitorie Articolo 28 - Modifi che ed abrogazioni Articolo 29 - Norma fi nale
TITOLO I Finalità
Art. 1 Finalità
1. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi fondamentalistabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352“Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazionedei funghi epigei freschi e conservati”, nonchédalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sullearee protette” e dalla legge regionale 11 aprile 1995, n.49 “Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protettedi interesse locale”, disciplina la raccolta e la commercializzazionedei funghi epigei spontanei e promuove leopportune iniziative per la loro tutela, la loro conservazionee riproducibilità e per l’informazione dei cittadini.2. La disciplina di cui alla presente legge tiene contodel particolare ruolo delle comunità montane nellamateria ivi trattata, secondo i principi di cui alla legge31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zonemontane”.
TITOLO II Raccolta dei funghi
Art. 2 Autorizzazione alla raccolta
1.(1) La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorioregionale, non compreso nelle aree di cui alla Legge6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protetteed alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 “Norme suiparchi, le riserve e le aree naturali protette”, nelle qualiè regolamentata dai rispettivi organismi di gestione, èconsentita previa autorizzazione, nel rispetto delle specie,tempi e quantità di cui alla presente legge.1 bis(2). Non è soggetta ad autorizzazione, fermorestando il rispetto delle norme di cui all’articolo 9 eall’articolo 13:a) la raccolta, da parte dei titolari di diritti personalio reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi e senzalimiti di quantità;b) la raccolta nel territorio del comune di residenzacon i limiti di quantità previsti dall’articolo 4;c) la raccolta in tutto il territorio del comune da12 2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10parte di soggetti non residenti, purché proprietari diterritori boscati con superfi cie pari o superiore a cinqueettari situati nel comune stesso e che consentano, suglistessi fondi, il libero accesso agli altri raccoglitori. Intal caso si applicano i limiti di quantità previsti per iresidenti dall’articolo 4.2. I tipi di autorizzazione sono:a) personale;b) turistica;c) a fi ni scientifi ci.3.(1) L’autorizzazione di cui alle lettere a) e b) delcomma 2 e’ sostituita dalla ricevuta relativa al versamentoal comune competente degli importi di cui all’articolo8, che costituisce denuncia di inizio dell’attività inforza dell’indicazione delle generalità, del luogo e delladata di nascita, della residenza del raccoglitore, nonchédella causale del versamento.3 bis(2). Nel caso di minore che ha compiuto i quattordicianni, il versamento è effettuato dall’esercente lapotestà genitoriale e contiene, nella causale, l’indicazionedelle generalità del minore stesso.3 ter(2). Nel testo della presente legge, ove ricorronoi termini autorizzazione personale e autorizzazione turistica,si intende la denuncia di inizio dell’attività, comedisciplinata dal comma 3.
Art. 3 Raccolta nelle aree protette
1. I regolamenti delle aree di cui alla l. 394/1991 ed alla l.r. 49/1995, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9 ed all’articolo 13, possono stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge. 2. Gli enti di gestione, sentiti i comuni e le comunità montane, anche di altre regioni, i cui territori risultano inclusi, tutti o in parte, nei limiti delle aree di cui al comma 1, adottano appositi regolamenti volti a favorire la raccolta dei funghi da parte dei cittadini residenti nei comuni stessi.
Art. 4(3) Limiti di raccolta per i residenti
1. Nei territori classifi cati montani, fatto salvo quantoprevisto dall’articolo 11, è consentita ai residenti laraccolta di funghi epigei spontanei per una quantitàgiornaliera di sei chilogrammi.2. Nel territorio di tutti gli altri comuni, è consentitaai residenti la raccolta per una quantità massima giornalieradi tre chilogrammi.
Art. 5 Autorizzazione personale
1(4). L’autorizzazione personale è rilasciata dal comuneai residenti che hanno compiuto quattordici anni.1 bis(5). I minori di anni quattordici possono effettuarela raccolta solo se accompagnati da personamaggiorenne munita di autorizzazione. I funghi raccoltidai minori di anni quattordici concorrono a formare ilquantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolaredell’autorizzazione.2(4). L’autorizzazione personale è valida per unperiodo di sei mesi, un anno o tre anni dalla data delrilascio, su tutto il territorio regionale.3. L’autorizzazione consente la raccolta dei funghiepigei spontanei per una quantità giornaliera massima ditre chilogrammi.
Art. 6 Autorizzazione turistica
1(6). L’autorizzazione turistica è rilasciata dal comunee da soggetti diversi individuati dal comune stesso, achi ha compiuto quattordici anni.1 bis(7). I minori di anni quattordici possono effettuarela raccolta solo se accompagnati da personamaggiorenne munita di autorizzazione. I funghi raccoltidai minori di anni quattordici concorrono a formare ilquantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolaredell’autorizzazione.2(6). L’autorizzazione turistica è valida, limitatamenteal territorio del comune di rilascio e a quello dei comuniconfi nanti, per un giorno o per sette giorni, anche nonconsecutivi, fruibili a scelta del titolare entro l’annosolare di rilascio. Le date dei giorni prescelti sonoannotate sulla ricevuta del versamento degli importi dicui all’articolo 8, da parte del titolare, prima dell’iniziodella raccolta.3. L’autorizzazione turistica consente la raccolta deifunghi epigei spontanei per una quantità massima giornalieradi tre chilogrammi.4. I comuni, entro centoventi giorni dall’entrata invigore della presente legge, provvedono ad individuare isoggetti di cui al comma 1.
Art. 7 Autorizzazione per fini scientifici
1. L’autorizzazione per fi ni scientifi ci è rilasciata,2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 13dietro formale richiesta, dalla Regione e, per i territori diloro competenza, dagli enti gestori dei parchi nazionali eregionali, a soggetti, privati o pubblici, aventi tra i propriscopi la ricerca scientifi ca, lo studio è la sperimentazionenel settore agro-forestale e/o micologico.2. La richiesta deve specifi care gli obiettivi e ladurata della ricerca, l’ambito territoriale interessato, ilpersonale addetto, le specie, le quantità ed il periododella raccolta. Tali elementi devono risultare nell’autorizzazione.
Art. 8 Importi delle autorizzazioni
1(8). L’importo delle autorizzazioni per la raccolta deifunghi epigei spontanei, ad eccezione di quelle per fi niscientifi ci che sono gratuite, è determinato in:a) Lire 25.000, pari a Euro 12,91per le autorizzazioni personali semestrali;b) Lire 50.000, pari a Euro 25,82per le autorizzazioni personali annuali;c) Lire 120.000, pari a Euro 61.97per le autorizzazioni personali triennali;d) Lire 7.000, pari a Euro 3,62per le autorizzazioni turistiche giornaliere;e) Lire 25.000, pari a Euro 12,91per le autorizzazioni turistiche plurigiornaliere.2. Gli importi delle autorizzazioni personali sonoridotti del cinquanta per cento per i residenti nei territoriclassifi cati montani.2 bis(9). Gli importi delle autorizzazioni, sia personaliche turistiche, sono ridotti del cinquanta per cento per iminori che hanno compiuto i quattordici anni in possessodell’attestato di frequenza ai corsi di cui all’articolo17.3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,con atto deliberativo, può modifi care gli importi di cuial comma 1.
Art. 9 Modalità di raccolta
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentitanei boschi e nei terreni non coltivati nei quali siaconsentito l’accesso e non sia, in alcun modo, riservata laraccolta dei funghi stessi. Può essere esercitata solo nelleore diurne, da un’ora prima del sorgere del sole fi no adun’ora dopo il tramonto.2. Nella raccolta è vietato l’uso di rastrelli, uncini oaltri mezzi che possono danneggiare lo strato umiferodel terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale dellavegetazione.3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitoririgidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusionedelle spore. È vietato l’uso di sacchetti o buste inplastica.4. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o inun solo cespo di funghi concresciuti, i limiti giornalieridi cui alla presente legge possono essere superati.
Art. 10 Convenzioni con enti locali delle regioni confi nanti
1. Le comunità montane il cui territorio confini conquello di altre regioni possono sottoscrivere, con gli enticonfi nanti delle altre regioni, apposite convenzioni voltea favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazionedei funghi da parte dei cittadini residenti neirispettivi territori.
Art. 11 Raccolta riservata
1. I coltivatori diretti a qualunque titolo e tutti coloroche hanno in gestione propria l’uso del bosco, compresigli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive,nonché i soci di cooperative agricolo-forestali, residentinei territori classifi cati montani ed in possesso dell’attestatodi idoneità al riconoscimento delle specie funginedi cui all’articolo 20, possono chiedere alla provincia oalla comunità montana, l’autorizzazione alla costituzionedi aree, delimitate da apposite tabelle, nelle quali è aloro riservata, in via esclusiva, nel rispetto delle normedi cui all’articolo 9 e all’articolo 13 e senza limitazioniquantitative, la raccolta a fi ni economici, secondo quantodisposto dai regolamenti locali cui all’articolo 15. Larichiesta può interessare terreni del patrimonio agricoloforestaleregionale in concessione ai sensi dell’articolo 5della legge regionale 4 settembre 1976, n. 64 “Disciplinadel patrimonio agricolo-forestale regionale. Programmazionee delega delle funzioni in materia e successivemodifi cazioni”.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da unpiano di condizione atto a garantire la protezione e lacapacità di autorigenerazione dell’ecosistema.2 bis(10). Le province o le comunità montane provvedono,entro sessanta giorni, sulla richiesta di autorizzazionealla costituzione di aree riservate alla raccolta afi ni economici.
3. L’autorizzazione alla costituzione di aree di raccoltariservata ha validità di cinque anni e può essererinnovata dietro richiesta da inviarsi almeno sei mesiprima della sua scadenza.
4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo decadonoper il venir meno dei requisiti e delle condizioni inbase alle quali sono state rilasciate.5. In caso di violazione delle disposizioni contenutenei regolamenti locali di cui all’articolo 15, l’autorizzazioneviene ritirata e al titolare non potrà essere, rilasciatauna nuova autorizzazione, per gli stessi o per altriterreni, prima che siano trascorsi tre anni dall’adozionedel provvedimento di ritiro.
Art. 12 Raccolta a pagamento
1. I coltivatori diretti, gli utenti dei beni di uso civicoe di proprietà collettive, i soci di cooperative agricoloforestalied i soggetti di cui alla legge regionale 22 aprile1998, n. 23 “Misure di aiuto per favorire l’accesso deigiovani alle attività agricole, di servizio per l’agricolturae di sviluppo al territorio rurale” possono chiedere inconcessione, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 64/1976e successive modifi cazioni, terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale per la realizzazione di aree diraccolta a pagamento, delimitate, a spese dei richiedenti,da apposite tabelle.
1 bis(11). Le comunità montane ed i comuni delegatialla gestione del patrimonio agricolo-forestale dellaRegione provvedono, entro sessanta giorni, sulla richiestain concessione di cui al comma 1.
2. Le aree richieste in concessione devono far partedi un unico corpo, devono avere superficie complessiva pari o superiore a 50 ettari e devono essere ricompresenell’ambito della percentuale di territorio prevista dai regolamenti di cui all’articolo 15.
3. Aree di raccolta a pagamento possono essere istituite anche su fondi privati; di tale istituzione è datacomunicazione alla provincia o alla comunità montanaterritorialmente competente.
4. La raccolta dei funghi nelle aree di raccolta a pagamentodi cui al presente articolo non è soggetta alle autorizzazionidi cui all’articolo 2 e deve svolgersi nel rispettodelle norme di cui all’articolo 9 e all’articolo 13.5. Le autorizzazioni alla costituzione di aree di raccoltaa pagamento sono soggette alle norme di cui all’articolo11, commi 2, 3, 4 e 5.
Art. 13 Divieti
1(12). Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti incui almeno un individuo supera le dimensioni minimesottoindicate è vietata la raccolta e commercializzazione,per le specie di seguito elencate, di esemplari condimensione minima del cappello inferiore a:
a) cm 4 per il gruppo Boletus; b) cm 2 per l’Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per la Calocybe gambosa (=Tricholoma georgii) (prugnolo).
2. È vietata la raccolta e commercializzazione dell’Amanitacesarea allo stato di ovolo chiuso, cioè con lelamelle non visibili e non esposte all’aria.
3. È vietata la distruzione o il danneggiamento deicarpofori fungini di qualsiasi specie.
4. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:a) nelle riserve naturali integrali;b) nelle aree, specifi catamente individuate e tabellatedai relativi organismi di gestione, ricadenti in parchinazionali, in parchi regionali, in riserve naturali e in oasidi protezione;c) in altre aree, adeguatamente tabellate, di particolarevalore naturalistico e scientifi co, individuate dallaRegione, dalle province, dalle comunità montane e nellearee specifi catamente interdette dagli stessi Enti permotivi selvicolturali;d) dal 1 aprile al 31 agosto, su specifi ca segnalazionedei soggetti gestori attuata con idonee tabellazioni, nellezone di ripopolamento e cattura dei centri di produzionedella selvaggina e delle aziende faunistico-venatorie.
5. La raccolta è inoltre vietata nei giardini e nei terrenidi pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacentiagli immobili stessi, salvo che ai proprietari o possessori.La pertinenza degli immobili ad uso abitativo, ove nonevidente, è stabilita nella misura massima di metri centodagli stessi.
6. La raccolta è infi ne vietata: nelle aree a verde pubblico,per una distanza di metri venti dal margine dellacarreggiata delle strade classifi cate ai sensi dell’articolo2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovocodice della strada” con l’eccezione delle strade vicinalied altresì nelle aree a discarica, ancorchè dismesse, enelle aree industriali.
7. Nelle aree boscate è vietato rimuovere e asportarela lettiera e lo strato umifero del terreno, fatte salve leesigenze di coltura, di regolamentazione delle acque, dicostruzione e manutenzione delle strade e di altre opereautorizzate e fermo restando l’obbligo di ripristino dellostato dei luoghi.
Art. 14 Ulteriori divieti
1. Per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, anche a causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionalepuò vietare, con provvedimento motivato, la raccolta difunghi epigei spontanei in aree circoscritte e per periodidefi niti e continui, sentito il parere o su richiesta delleprovince, delle comunità montane e dei comuni competentiper territorio.
2. Con le stesse modalità la Giunta regionale puòinoltre disporre il divieto di raccolta per specie definite,rare o a rischio di estinzione.
Art. 15 Regolamenti locali
1. Al fi ne di salvaguardare le risorse del territorio leprovince e, per i territori di loro competenza, le comunitàmontane, sentiti i comuni e le organizzazioni professionaliagricole, predispongono, entro centoventi giornidalla entrata in vigore della presente legge, appositiregolamenti.
2. I regolamenti:a) defi niscono i programmi per il miglioramento e lasalvaguardia dell’ambiente naturale, ne stabiliscono lemodalità di attuazione e gli ambiti territoriali di applicazionecon particolare riguardo alle aree costituite ai sensidell’articolo 11 e dell’articolo 12;b) defi niscono, nel limite complessivo del quindiciper cento della superfi cie del patrimonio agricolo-forestaleregionale di competenza, le superfi ci massimecomplessive che possono essere oggetto di concessioniper la costituzione di aree per la raccolta riservata a fi nieconomici e la raccolta a pagamento;c) stabiliscono le modalità di tabellazione e di gestionedelle aree di raccolta a pagamento istituite sui terrenidel patrimonio agricolo forestale dati in concessione edelle aree di raccolta riservata di cui agli articoli 11 e 12.
3. I regolamenti di cui al comma 1 sono inviati allaGiunta regionale perchè vengano pubblicati sul Bollettinouffi ciale della Regione Toscana. Le province e lecomunità montane provvedono alla più ampia pubblicizzazionedei regolamenti con le modalità di cui all’articolo17, comma 1, della presente legge.
Art. 16 Dati informativi sulle autorizzazioni
1. Al fi ne di consentire una migliore gestione dellarisorsa, anche in funzione del governo del territorio, icomuni, entro il 31 gennaio di ogni anno inviano alleprovince e alle comunità montane rispettivamente competentiper territorio, il riepilogo delle autorizzazionirilasciate nel corso dell’anno precedente. Le province ele comunità montane inviano tali riepiloghi alla Giuntaregionale entro la fi ne di marzo di ogni anno.
Art. 17 Informazione
1. La Regione, le province, le comunità montane, icomuni, gli enti di gestione dei parchi e gli Ispettoratimicologici di cui all’articolo 19, con la collaborazionedelle associazioni micologiche, cooperano al fi ne digarantire la massima informazione ai cittadini sullanormativa e sulla regolamentazione della raccolta ecommercializzazione dei funghi epigei, sulle sedi dirilascio delle autorizzazioni anche attraverso inserzionisulla stampa locale e nazionale, annunci radiotelevisivi,manifesti e opuscoli.
2. La Regione Toscana promuove l’informazione deiraccoglitori anche attraverso pubblicazioni riguardantigli aspetti normativi, igienico-tossicologici e la tuteladell’ambiente in rapporto allo sviluppo dei funghi epigei.
2 bis(13). Le province, le comunità montane ed i comuni,con la collaborazione degli Ispettorati micologicie delle associazioni micologiche, possono organizzarecorsi di informazione ed educazione dei raccoglitori. Aipartecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza.
TITOLO III Commercializzazione dei funghi
Art. 18 Requisiti e condizioni per la commercializzazione
1. I funghi epigei spontanei freschi, per essere postiin commercio, devono essere:
a) suddivisi per specie;
b) contenuti in cassette od altri imballaggi tali daconsentite una suffi ciente aerazione;
c) disposti in singolo strato e non pressati;
d) integri, al fi ne di conservare tutte le caratteristichemorfologiche che ne consentono la sicura determinazionedella specie;
e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e noninvasi da muffe e parassiti;
2. È ammessa esclusivamente la vendita di funghiepigei spontanei freschi inclusi nell’elenco delle speciedi cui all’allegato 1 del decreto Presidente della Repubblica14 luglio 1995, n. 376 “Regolamento concernentela disciplina della raccolta e della commercializzazionedei funghi epigei freschi e conservati” e successivemodifi cazione ed integrazioni, o appartenenti ad altrespecie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazionein ambito locale dalla Giunta regionalecon apposito atto deliberativo, ai sensi dell’articolo 4,comma 2, del citato decreto.
Art. 19 Ispettorati micologici
1. Ciascuna azienda USL, all’interno del Dipartimentodella prevenzione, istituisce un unico Ispettoratomicologico che si articola in uno o più centri di controllomicologico pubblico a livello aziendale.
2. Le aziende USL provvedono allo svolgimento deicompiti di cui al comma 5 con proprio personale e senzaaggravio di spesa per il loro bilancio.
3. Il personale di cui al comma 2, per svolgere lefunzioni previste dal comma 5, deve essere in possessodell’attestato di micologo rilasciato ai sensi del decretoMinistro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 “Regolamentoconcernente criteri e modalità per il rilasciodell’attestato di micologo”.
4. La azienda USL rilascia apposito tesserino di riconoscimentoai micologi degli Ispettorati.
5. I compiti dell’Ispettorato micologico sono i seguenti:
a) rilascio delle certifi cazioni previste dall’articolo 3 del d.p.r. 376/1995;
b) organizzazione dei corsi, a frequenza facoltativa,per la preparazione all’esame per il conseguimento dell’attestatodi idoneità alla identifi cazione delle speciefungine di cui al successivo articolo 20; le modalità ed iprogrammi per l’organizzazione di tali corsi sono defi nitidalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo;
c) svolgimento degli esami per il rilascio degli attestatidi idoneità alla identifi cazione delle specie fungine;
d) consulenza micologica gratuita alla cittadinanzaper il riconoscimento dei funghi raccolti, ai fi ni dellacommestibilità, secondo modalità stabilite dall’Ispettorato;
e) certifi cazioni a pagamento con tariffario regionale,rilasciate su richiesta, a scopo commerciale, sullequali viene identifi cata la specie fungina e la relativacommestibilità, con le modalità stabilite dalla Giuntaregionale con apposito atto deliberativo;
f)(21) collaborazione con le strutture sanitarie perla consulenza relativa all’individuazione di specie funginein caso di intossicazione da funghi. A tal fi ne laGiunta regionale emana direttive alle aziende USL perl’organizzazione, in particolari periodi dell’anno e perparticolari aree territoriali strettamente connessi allaraccolta dei funghi, di servizi di continuità assistenzialein ordine all’attività di consulenza per le intossicazioni.
Art. 20 Idoneità alla identifi cazione dei funghi
1. L’attestato di idoneità alla identifi cazione dellespecie fungine di cui al comma 2 dell’articolo 2 del d.p.r.376/1995 è rilasciato ai maggiorenni dall’azienda USLin cui è ubicato il comune di residenza del richiedente.In detto attestato, che è rilasciato, secondo le modalitàpreviste con apposito atto della Giunta regionale, sonoelencati i generi e/o le specie di funghi epigei spontaneiper le quali è concessa l’idoneità.
2. Ai fi ni del rilascio dell’attestato i direttori generalidelle aziende USL nominano apposite commissioni esaminatriciformate da:
a) due micologi segnalati dall’Ispettorato micologicodell’azienda USL di cui uno con funzioni di presidente;
b) un operatore di vigilanza dell’azienda USL;
c) un dipendente dell’azienda USL con funzioni disegretario.
3. Il candidato che non viene riconosciuto idoneonon può sostenere un ulteriore esame prima che sianotrascorsi sei mesi e comunque solo dopo aver frequentatouno dei corsi organizzati dall’azienda USL.
Art. 21 Autorizzazione al commercio dei funghi epigei spontanei
1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi,o secchi sfusi appartenenti alla specie Boletus edulis,compresa quella effettuata dai titolari delle autorizzazionidi cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59 “Norme per lavendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricolida parte degli agricoltori produttori diretti”, è soggetta aspecifi ca autorizzazione comunale secondo quanto previstodal d.p.r. 376/1995.2. La vendita dei funghi epigei spontanei freschidestinati al dettaglio è consentita previa certifi cazionedi avvenuto controllo ai sensi dell’articolo 3 dello stessod.p.r. 376/1995 da parte dell’Ispettorato micologico dell’aziendaUSL, che verifi ca a sondaggio, con le modalitàindicate dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo,da adottare entro centottanta giorni dall’entrata invigore della presente legge.2 bis(22). La vendita dei funghi epigei spontaneifreschi destinati al dettaglio è altresì consentita previacertifi cazione di avvenuto riconoscimento e di accertatacommestibilità, da parte dei micologi in possesso dell’attestatoai sensi del decreto del Ministro della sanità29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernentecriteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo),e iscritti nell’apposito registro nazionale.3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata altitolare dell’attività, e in essa deve essere specifi cato ilnome della persona o delle persone in possesso dell’atte2.5.2007- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 17stato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine,di cui all’articolo 20, o dell’attestato di micologo di cuial d.m. 686/1996.4. L’autorizzazione al commercio ha validità fi nchèalmeno uno dei soggetti in possesso dell’idoneità di cuial comma precedente, o dell’attestato di micologo di cuial d.m. 686/1996 e in essa indicati, continua ad esercitaretale attività; la cessazione dell’attività ed ogni altravariazione devono essere comunicate, a cura del titolareed entro trenta giorni, al comune competente.5(23). La vendita dei funghi epigei spontanei freschiin confezioni singole non manomissibili, è consentitaprevio riconoscimento da parte dei micologi in possessodell’attestato ai sensi del d.m. sanità 686/1996 e iscrittinell’apposito registro nazionale, che accertano lacommestibilità dei funghi e certifi cano singolarmente leconfezioni che devono riportare in etichetta gli estremidi tale certifi cazione. Gli esercizi che commercializzanoesclusivamente funghi in confezioni non manomissibili,singolarmente certifi cati da un micologo, e che rechinoin etichetta il riferimento a tale certifi cazione, nonnecessitano dell’autorizzazione di cui al comma 1. Nonè ammesso il frazionamento di tali confezioni.6(14). Il commercio dei funghi epigei spontanei puòeffettuarsi su aree private in sede fi ssa o su aree pubbliche,esclusa in quest’ultima ipotesi la forma itinerante.7. Le modalità di presentazione delle domande direttead ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1 sonodefi nite con apposito atto, da adottare entro centottantagiorni dall’entrata in vigore della presente legge, dallaGiunta regionale.8. Al fi ne di consentire una più effi cace funzionedi vigilanza, i comuni, entro il 31 marzo di ogni anno,inviano al Dipartimento della prevenzione dell’aziendaUSL territorialmente competente, l’elenco aggiornatodelle autorizzazioni rilasciate nell’anno precedente.“Art. 21 bis(24)Lavorazione e confezionamento dei funghiepigei spontanei1. L’attività di lavorazione e confezionamento difunghi epigei spontanei freschi, secchi o altrimenti conservatidestinati al consumo è consentita sotto il direttocontrollo da parte dei micologi in possesso dell’attestatoai sensi del d.m. sanità 686/1996 e iscritti nell’appositoregistro nazionale, che effettuano il riconoscimento dellespecie fungine lavorate e/o confezionate.2. Gli operatori delle imprese alimentari che effettuanole attività di lavorazione e confezionamento di funghiepigei spontanei freschi, secchi o altrimenti conservatidevono assicurare che i micologi sotto il cui controlloavviene il riconoscimento delle specie fungine lavoratee/o confezionate:a) siano in possesso dell’attestato ai sensi del d.m.sanità 686/1996 e regolarmente iscritti nell’appositoregistro nazionale;b) abbiano assolto all’impegno dell’aggiornamentoformativo in materia d’igiene alimentare, tramite lapartecipazione a corsi formativi o di addestramentofi nalizzati al controllo micologico.
Art. 22 Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi
1. Per la preparazione di alimenti con funghi epigeifreschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati,gli esercizi di somministrazione e preparazione deimedesimi utilizzano esclusivamente le specie indicatenegli allegati del d.p.r. 376/1995 e successive modifi cheed integrazioni.2. Gli esercizi di cui al precedente comma, il cuititolare, o suo delegato, non sia in possesso dell’attestatodi idoneità alla identifi cazione delle specie fungine di cuiall’articolo 20, o dell’attestato di micologo di cui al d.m.686/1996, devono approvvigionarsi esclusivamente daditte autorizzate ai sensi dell’articolo 21 della presentelegge o comunque utilizzare prodotti certifi cati da unmicologo di cui al d.m. 686/1996.
TITOLO IV Vigilanza
Art. 23(15) Accertamento delle infrazioni
1. Sono incaricati dell’accertamento e della contestazionedelle infrazioni alla presente legge, secondo lenorme vigenti e le rispettive competenze, gli appartenential Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofi sticazionie sanità dell’Arma dei carabinieri, gli organi di poliziaamministrativa provinciale, gli organi di polizia urbanae rurale, gli organi di vigilanza e ispezione delle aziendeUSL, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, ilpersonale in possesso della qualifi ca di agente di poliziagiudiziaria, le guardie ambientali volontarie, nonché,limitatamente alle aree di raccolta riservata di cuiall’articolo 11 e alle aree di raccolta a pagamento di cuiall’articolo 12, le guardie private riconosciute ai sensidel TU delle leggi di pubblica sicurezza.2. Fermi restando i poteri di accertamento previstidall’articolo 13, primo comma, della legge 24 novembre1981, n. 689 “Modifi che al sistema penale”, i soggetti18 2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10incaricati dell’accertamento delle infrazioni alla presentelegge possono chiedere l’esibizione di un documentoidoneo a dimostrare l’identità e di copia dell’autorizzazionea fi ni scientifi ci o della ricevuta del versamentodegli importi di cui all’articolo 8, nonché, ai soggetti dicui all’articolo 2, comma 1 bis, lettera c), l’esibizionedi idoneo documento comprovante la proprietà o delladichiarazione sostitutiva di certifi cazione.
Art. 24 Procedimento sanzionatorio
1(20). Il comune nel cui territorio è stata commessal’infrazione è competente all’applicazione delle sanzionipreviste dalla presente legge.2. Per l’accertamento e la contestazione delle infrazionisi osservano le disposizioni della l. 689/1981 edella legge regionale 12 novembre 1993 n. 85 “Disposizioniper l’applicazione delle sanzioni amministrativepecuniarie”.3. Gli agenti incaricati della vigilanza procedono alsequestro dei funghi epigei spontanei detenuti in violazionedelle disposizioni della presente legge.4(16). Il comune provvede alla vendita, nel rispetto diquanto disposto all’articolo 21, di quanto sequestrato - ameno che non ritenga di procedere alla sua distruzione,se il bene sequestrato è di scarso valore economico, eprocedendo senz’altro alla sua distruzione se il suddettobene non è, per qualsiasi motivo, commerciabile - edispone l’accantonamento della somma in attesa dellaconclusione del procedimento sanzionatorio.4 bis(17). Qualora sia accertato in via defi nitiva chel’illecito non sussiste - o comunque nelle ipotesi di accoglimentodell’opposizione o di cessazione dell’effi caciadi cui, rispettivamente, ai commi 1 e 3 dell’articolo 19della l. 689/1981 - la somma è messa a disposizionedella persona nei confronti della quale è stato dispostoil sequestro, detratte le eventuali spese di custodia econservazione.4 ter (17). Qualora sia accertato in via defi nitiva chel’illecito sussiste la somma è introitata dal comune aisensi del comma 1.5(18). Abrogato
Art. 25(19) Sanzioni amministrative
1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo IIdella presente legge si applicano le seguenti sanzioni:a) da Lire 30.000, pari ad Euro 15,49, a Lire 180.000,pari a Euro 92,96, per chi effettua la raccolta dei funghiepigei spontanei senza l’autorizzazione di cui all’articolo2 ovvero con autorizzazione scaduta ovvero nonavendo riportato la data sull’autorizzazione turistica eper chi effettua la raccolta nelle zone di cui all’articolo11 e all’articolo 12 senza averne titolo;b) da Lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000,pari a Euro 15,49, per chi effettua la raccolta dei funghiepigei spontanei senza avere con sè un documento diriconoscimento, copia dell’autorizzazione a fi ni scientifici ovvero la ricevuta del versamento degli importi dicui all’articolo 8 lettere a), b) e c), nonché i documentirichiesti ai soggetti di cui all’articolo 2 comma 1 bis letterac), purché tale documentazione venga esibita entrodieci giorni dalla contestazione all’uffi cio da cui dipendonogli agenti che hanno effettuato l’accertamento;c) da Lire 20.000, pari a Euro 10,33, a Lire 120.000,pari a Euro 61,97 per la raccolta effettuata oltre i limitimassimi consentiti;d) da Lire 50.000 pari ad Euro 25,82 a Lire 300.000,pari a Euro 154,93, per la violazione delle disposizionidi cui all’articolo 9, commi 1 e 2;e) da lire 5.000, pari a Euro 2,58 a Lire 30.000, paria Euro 15,49, per la violazione delle disposizioni di cuiall’articolo 9, comma 3;f) da Lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000,pari a Euro 15,49, per ogni esemplare raccolto di Amanitacaesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorusmarzuolus o Calocybe gambosa (=Tricholoma georgii)con diametro del cappello inferiore a cm 2, di funghi delgruppo Boletus con un cappello di diametro inferiorea cm 4, e comunque con un importo massimo di Lire100.000 pari a Euro 51,64;g) da Lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000, paria Euro 15,49, per la violazione delle disposizioni di cuiall’articolo 13, comma 3;h) da lire 50.000, pari ad Euro 25,82,a Lire 300.000pari a Euro 154,93, per l’esercizio della raccolta nellearee di cui all’articolo 13, comma 4, salvo sanzioni piùsevere eventualmente stabilite dagli organi di gestione;i) da Lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000, paria Euro 15,49, per l’esercizio della raccolta nelle aree dicui all’articolo 13, commi 5 e 6;l) da Lire 50.000, pari ad Euro 25,82, a Lire 300.000,pari a Euro 154,93, per la violazione delle disposizionidi cui all’articolo 13, comma 7;m) da Lire 15.000, pari a Euro 7,75, a Lire 90.000,pari a Euro 46,48 per la violazione dei divieti temporaneidi cui all’articolo 14;n) da Lire 500.000, pari a Euro 258,22 a Lire3.000.000, pari a Euro 1549,37 per la tabellazione diaree di raccolta riservata a fi ni economici o di raccoltaa pagamento, in assenza di regolare autorizzazione e/oper il mancato rispetto delle disposizioni contenute neiregolamenti di gestione.2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 192. Per la violazione delle disposizioni di cui al TitoloIII della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:a) da Lire 250.000, pari a Euro 129,11, a Lire1.500.000, pari a Euro 774,68 per la violazione dellenorme di cui all’articolo 18, e all’articolo 21, commi 1,2, 3, 4 e 5;b) da Lire 100.000, pari a Euro 52,64, a Lire 600.000,pari a Euro 309,87 per la violazione delle disposizioni dicui all’articolo 21, comma 6;c) da Lire 250.000, pari a Euro 129,11, a Lire1.500.000, pari a Euro 774,68 per la violazione delledisposizioni di cui all’articolo 22.
TITOLO V Norme fi nanziarie e fi nali
Art. 26 Norme fi nanziarie
1. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazionipersonali alla raccolta sono incamerati direttamente daicomuni i quali trattengono il dieci per cento delle sommeintroitate. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni trasferisconoil novanta per cento delle somme riscosse allaRegione che provvede a ripartire l’ottanta per cento allecomunità montane e il venti per cento alle province.2. Dette somme vengono corrisposte per il venticinqueper cento sulla base della superfi cie territoriale eper il restante settantacinque per cento sulla base dellasuperfi cie boscata.3. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazionituristiche sono incamerati dai comuni che le rilasciano.4. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazionivengono impiegati, secondo le fi nalità della presentelegge, per fi nanziare interventi di miglioramento dell’ambientenaturale, per l’attività di vigilanza ed ognialtra attività connessa con l’attuazione della presentelegge.5. Le province e le comunità montane invianoalla Giunta regionale, congiuntamente a quello relativoalle autorizzazioni rilasciate, un riepilogo delle sommeintroitate nell’anno precedente.6. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presentelegge, decorrenti dall’anno 1999, stimati in lire35.000.000, si fa fronte con le disponibilità del Capitolo24170 che viene modifi cato nella declaratoria come segue“INTERVENTI ATTUAZIONE NORMATIVA RELATIVADISCIPLINA RACCOLTA PRODOTTI SOTTOBOSCOE SALVAGUARDIA AMBIENTE NATURALE(l.r. 8 novembre 1982, n. 82 e l.r. 22 marzo 1999, n. 16).7. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presentelegge per gli anni successivi al 1999 sono determinati etrovano copertura con la legge di bilancio.
Art. 27 Norme transitorie
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presentelegge i direttori generali delle aziende USL istituisconogli Ispettorati micologici.2. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore dellapresente legge tutti gli esercenti devono essere in possessodella autorizzazione prevista all’articolo 21.3. Gli enti di gestione dei parchi, delle riserve naturalie delle aree protette di interesse locale di cui alla l.r.49/1995 adeguano i propri regolamenti alle norme dellapresente legge entro novanta giorni dall’entrata in vigoredella stessa; nel caso in cui tali regolamenti non sianostati adottati e fi no alla loro entrata in vigore la raccoltadei funghi epigei spontanei è disciplinata dalla presentelegge.4. I regolamenti e le ordinanze adottate da province,comunità montane e comuni al fi ne di regolamentare laraccolta dei funghi epigei spontanei cessano di avereeffi cacia al momento dell’entrata in vigore della presentelegge.5. Le autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigeispontanei rilasciate, ai sensi della l.r. 82/1982, dallecomunità montane, dalle province e dai comuni entro ladata di entrata in vigore della presente legge, mantengonola loro validità e sono equiparate, a tutti gli effetti, aquelle corrispondenti previste dalla presente legge; detteautorizzazioni decadono, a tutti gli effetti, trascorsi dodicimesi dall’entrata in vigore della presente legge.6. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presentelegge, i titolari di concessioni rilasciate ai sensi dell’articolo5 della l.r. 64/1976 e successive modifi cazioni,possono richiedere l’autorizzazione alla costituzione diaree di raccolta riservata a fi ni economici o di raccoltaa pagamento anche in deroga alle percentuali stabiliteall’articolo 15.
Art. 28 Modifiche ed abrogazioni
1. Nella rubrica del titolo III della l.r. 82/1982 sonoabrogate le parole “ed ai funghi”.2. All’articolo 10, lettera a), della l.r. 82/1982 sonoabrogate le parole “i funghi epigei, siano o no essi commestibili”.20 2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 103. All’articolo 11, quarto comma, della l.r. 82/1982sono abrogate le parole “e dei funghi”.4. All’articolo 23, secondo comma, della l.r. 82/1982sono abrogate le parole “e a chi pone in vendita o commerciafunghi con caratteristiche di cui all’articolo 17III comma”.5. Sono abrogati gli articoli 16, 17 e 24 della l.r.82/1982.
Art. 29 Norma fi nale
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla legge 352/1993 ed al d.p.r. 376/1995.
NOTE
1) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.1. 2) Comma inserito con l.r. 68/1999, art.1. 3) Articolo così sostituito con l.r. 68/1999, art.2. 4) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.3. 5) Comma inserito con l.r. 68/1999, art.3. 6) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.4. 7) Comma inserito con l.r. 68/1999, art.4. 8) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.5. 9) Comma aggiunto con l.r. 68/1999, art.5. 10) Comma aggiunto con l.r. 68/1999, art.6. 11) Comma aggiunto con l.r. 68/1999, art.7. 12) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.8. 13) Comma aggiunto con l.r. 68/1999, art.9. 14) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.10. 15) Articolo così sostituito con l.r. 68/1999, art.11. 16) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.12. 17) Comma inserito con l.r. 68/1999, art.12. 18) Comma abrogato con l.r. 68/1999, art.13. 19) Articolo così sostituito con l.r. 68/1999, art.13. 20) Comma così sostituito con l.r. 81/2000, art.17. 21) Comma così sostituito con l.r. 23/2007, art. 1. 22) Comma inserito con l.r. 23/2007, art. 2. 23) Comma così sostituito con l.r. 23/2007, art. 2. 24) Articolo inserito con l.r. 23/2007, art. 3.
Testo coordinato della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16. Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei INDICE TITOLO I Finalità Articolo 1 - Finalità TITOLO II Raccolta dei funghi Articolo 2 - Autorizzazione alla raccolta Articolo 3 - Raccolta nelle aree protette Articolo 4 - Raccolta nei territori montani Articolo 5 - Autorizzazione personale Articolo 6 - Autorizzazione turistica Articolo 7 - Autorizzazione per fi ni scientifi ci Articolo 8 - Importi delle autorizzazioni Articolo 9 - Modalità di raccolta Articolo 10 - Convenzioni con gli Enti locali delle regioni confi nanti Articolo 11 - Raccolta riservata Articolo 12 - Raccolta a pagamento Articolo 13 Divieti Articolo 14 - Ulteriori divieti Articolo 15 - Regolamenti locali Articolo 16 - Dati informativi sulle autorizzazioni Articolo 17 - Informazione TITOLO III Commercializzazione dei funghi Articolo 18 - Requisiti e condizioni per la commercializzazione Articolo 19 - Ispettorati micologici Articolo 20 - Idoneità alla identifi cazione dei funghi Articolo 21 - Autorizzazione al commercio dei funghi epigei spontanei Articolo 21 bis - Lavorazione e confezionamento dei funghi epigei spontanei Articolo 22 - Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi TITOLO IV Vigilanza Articolo 23 - Accertamento delle infrazioni Articolo 24 - Procedimento sanzionatorio Articolo 25 - Sanzioni amministrative TITOLO V Norme fi nanziarie e fi nali Articolo 26 - Norme fi nanziarie Articolo 27 - Norme transitorie Articolo 28 - Modifi che ed abrogazioni Articolo 29 - Norma fi nale TITOLO I Finalità Art. 1 Finalità 1. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, nonché dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 “Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette di interesse locale”, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e promuove le opportune iniziative per la loro tutela, la loro conservazione e riproducibilità e per l’informazione dei cittadini. 2. La disciplina di cui alla presente legge tiene conto del particolare ruolo delle comunità montane nella materia ivi trattata, secondo i principi di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”. TITOLO II Raccolta dei funghi Art. 2 Autorizzazione alla raccolta 1.(1) La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale, non compreso nelle aree di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette ed alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 “Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette”, nelle quali è regolamentata dai rispettivi organismi di gestione, è consentita previa autorizzazione, nel rispetto delle specie, tempi e quantità di cui alla presente legge. 1 bis(2). Non è soggetta ad autorizzazione, fermo restando il rispetto delle norme di cui all’articolo 9 e all’articolo 13: a) la raccolta, da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi e senza limiti di quantità; b) la raccolta nel territorio del comune di residenza con i limiti di quantità previsti dall’articolo 4; c) la raccolta in tutto il territorio del comune da 12 2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 parte di soggetti non residenti, purché proprietari di territori boscati con superfi cie pari o superiore a cinque ettari situati nel comune stesso e che consentano, sugli stessi fondi, il libero accesso agli altri raccoglitori. In tal caso si applicano i limiti di quantità previsti per i residenti dall’articolo 4. 2. I tipi di autorizzazione sono: a) personale; b) turistica; c) a fi ni scientifi ci. 3.(1) L’autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e’ sostituita dalla ricevuta relativa al versamento al comune competente degli importi di cui all’articolo 8, che costituisce denuncia di inizio dell’attività in forza dell’indicazione delle generalità, del luogo e della data di nascita, della residenza del raccoglitore, nonché della causale del versamento. 3 bis(2). Nel caso di minore che ha compiuto i quattordici anni, il versamento è effettuato dall’esercente la potestà genitoriale e contiene, nella causale, l’indicazione delle generalità del minore stesso. 3 ter(2). Nel testo della presente legge, ove ricorrono i termini autorizzazione personale e autorizzazione turistica, si intende la denuncia di inizio dell’attività, come disciplinata dal comma 3. Art. 3 Raccolta nelle aree protette 1. I regolamenti delle aree di cui alla l. 394/1991 ed alla l.r. 49/1995, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9 ed all’articolo 13, possono stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge. 2. Gli enti di gestione, sentiti i comuni e le comunità montane, anche di altre regioni, i cui territori risultano inclusi, tutti o in parte, nei limiti delle aree di cui al comma 1, adottano appositi regolamenti volti a favorire la raccolta dei funghi da parte dei cittadini residenti nei comuni stessi. Art. 4(3) Limiti di raccolta per i residenti 1. Nei territori classifi cati montani, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, è consentita ai residenti la raccolta di funghi epigei spontanei per una quantità giornaliera di sei chilogrammi. 2. Nel territorio di tutti gli altri comuni, è consentita ai residenti la raccolta per una quantità massima giornaliera di tre chilogrammi. Art. 5 Autorizzazione personale 1(4). L’autorizzazione personale è rilasciata dal comune ai residenti che hanno compiuto quattordici anni. 1 bis(5). I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne munita di autorizzazione. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell’autorizzazione. 2(4). L’autorizzazione personale è valida per un periodo di sei mesi, un anno o tre anni dalla data del rilascio, su tutto il territorio regionale. 3. L’autorizzazione consente la raccolta dei funghi epigei spontanei per una quantità giornaliera massima di tre chilogrammi. Art. 6 Autorizzazione turistica 1(6). L’autorizzazione turistica è rilasciata dal comune e da soggetti diversi individuati dal comune stesso, a chi ha compiuto quattordici anni. 1 bis(7). I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne munita di autorizzazione. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell’autorizzazione. 2(6). L’autorizzazione turistica è valida, limitatamente al territorio del comune di rilascio e a quello dei comuni confi nanti, per un giorno o per sette giorni, anche non consecutivi, fruibili a scelta del titolare entro l’anno solare di rilascio. Le date dei giorni prescelti sono annotate sulla ricevuta del versamento degli importi di cui all’articolo 8, da parte del titolare, prima dell’inizio della raccolta. 3. L’autorizzazione turistica consente la raccolta dei funghi epigei spontanei per una quantità massima giornaliera di tre chilogrammi. 4. I comuni, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvedono ad individuare i soggetti di cui al comma 1. Art. 7 Autorizzazione per fi ni scientifi ci 1. L’autorizzazione per fi ni scientifi ci è rilasciata, 2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 13 dietro formale richiesta, dalla Regione e, per i territori di loro competenza, dagli enti gestori dei parchi nazionali e regionali, a soggetti, privati o pubblici, aventi tra i propri scopi la ricerca scientifi ca, lo studio è la sperimentazione nel settore agro-forestale e/o micologico. 2. La richiesta deve specifi care gli obiettivi e la durata della ricerca, l’ambito territoriale interessato, il personale addetto, le specie, le quantità ed il periodo della raccolta. Tali elementi devono risultare nell’autorizzazione. Art. 8 Importi delle autorizzazioni 1(8). L’importo delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi epigei spontanei, ad eccezione di quelle per fi ni scientifi ci che sono gratuite, è determinato in: a) Lire 25.000, pari a Euro 12,91 per le autorizzazioni personali semestrali; b) Lire 50.000, pari a Euro 25,82 per le autorizzazioni personali annuali; c) Lire 120.000, pari a Euro 61.97 per le autorizzazioni personali triennali; d) Lire 7.000, pari a Euro 3,62 per le autorizzazioni turistiche giornaliere; e) Lire 25.000, pari a Euro 12,91 per le autorizzazioni turistiche plurigiornaliere. 2. Gli importi delle autorizzazioni personali sono ridotti del cinquanta per cento per i residenti nei territori classifi cati montani. 2 bis(9). Gli importi delle autorizzazioni, sia personali che turistiche, sono ridotti del cinquanta per cento per i minori che hanno compiuto i quattordici anni in possesso dell’attestato di frequenza ai corsi di cui all’articolo 17. 3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con atto deliberativo, può modifi care gli importi di cui al comma 1. Art. 9 Modalità di raccolta 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l’accesso e non sia, in alcun modo, riservata la raccolta dei funghi stessi. Può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un’ora prima del sorgere del sole fi no ad un’ora dopo il tramonto. 2. Nella raccolta è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione. 3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. È vietato l’uso di sacchetti o buste in plastica. 4. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti, i limiti giornalieri di cui alla presente legge possono essere superati. Art. 10 Convenzioni con enti locali delle regioni confi nanti 1. Le comunità montane il cui territorio confi ni con quello di altre regioni possono sottoscrivere, con gli enti confi nanti delle altre regioni, apposite convenzioni volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi da parte dei cittadini residenti nei rispettivi territori. Art. 11 Raccolta riservata 1. I coltivatori diretti a qualunque titolo e tutti coloro che hanno in gestione propria l’uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali, residenti nei territori classifi cati montani ed in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all’articolo 20, possono chiedere alla provincia o alla comunità montana, l’autorizzazione alla costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, nelle quali è a loro riservata, in via esclusiva, nel rispetto delle norme di cui all’articolo 9 e all’articolo 13 e senza limitazioni quantitative, la raccolta a fi ni economici, secondo quanto disposto dai regolamenti locali cui all’articolo 15. La richiesta può interessare terreni del patrimonio agricoloforestale regionale in concessione ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1976, n. 64 “Disciplina del patrimonio agricolo-forestale regionale. Programmazione e delega delle funzioni in materia e successive modifi cazioni”. 2. La richiesta di autorizzazione è corredata da un piano di condizione atto a garantire la protezione e la capacità di autorigenerazione dell’ecosistema. 2 bis(10). Le province o le comunità montane provvedono, entro sessanta giorni, sulla richiesta di autorizzazione alla costituzione di aree riservate alla raccolta a fi ni economici. 3. L’autorizzazione alla costituzione di aree di raccolta riservata ha validità di cinque anni e può essere rinnovata dietro richiesta da inviarsi almeno sei mesi prima della sua scadenza. 14 2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo decadono per il venir meno dei requisiti e delle condizioni in base alle quali sono state rilasciate. 5. In caso di violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti locali di cui all’articolo 15, l’autorizzazione viene ritirata e al titolare non potrà essere, rilasciata una nuova autorizzazione, per gli stessi o per altri terreni, prima che siano trascorsi tre anni dall’adozione del provvedimento di ritiro. Art. 12 Raccolta a pagamento 1. I coltivatori diretti, gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, i soci di cooperative agricoloforestali ed i soggetti di cui alla legge regionale 22 aprile 1998, n. 23 “Misure di aiuto per favorire l’accesso dei giovani alle attività agricole, di servizio per l’agricoltura e di sviluppo al territorio rurale” possono chiedere in concessione, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 64/1976 e successive modifi cazioni, terreni del patrimonio agricolo- forestale regionale per la realizzazione di aree di raccolta a pagamento, delimitate, a spese dei richiedenti, da apposite tabelle. 1 bis(11). Le comunità montane ed i comuni delegati alla gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione provvedono, entro sessanta giorni, sulla richiesta in concessione di cui al comma 1. 2. Le aree richieste in concessione devono far parte di un unico corpo, devono avere superfi cie complessiva pari o superiore a 50 ettari e devono essere ricomprese nell’ambito della percentuale di territorio prevista dai regolamenti di cui all’articolo 15. 3. Aree di raccolta a pagamento possono essere istituite anche su fondi privati; di tale istituzione è data comunicazione alla provincia o alla comunità montana territorialmente competente. 4. La raccolta dei funghi nelle aree di raccolta a pagamento di cui al presente articolo non è soggetta alle autorizzazioni di cui all’articolo 2 e deve svolgersi nel rispetto delle norme di cui all’articolo 9 e all’articolo 13. 5. Le autorizzazioni alla costituzione di aree di raccolta a pagamento sono soggette alle norme di cui all’articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5. Art. 13 Divieti 1(12). Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sottoindicate è vietata la raccolta e commercializzazione, per le specie di seguito elencate, di esemplari con dimensione minima del cappello inferiore a: a) cm 4 per il gruppo Boletus; b) cm 2 per l’Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per la Calocybe gambosa (=Tricholoma georgii) (prugnolo). 2. È vietata la raccolta e commercializzazione dell’Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e non esposte all’aria. 3. È vietata la distruzione o il danneggiamento dei carpofori fungini di qualsiasi specie. 4. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata: a) nelle riserve naturali integrali; b) nelle aree, specifi catamente individuate e tabellate dai relativi organismi di gestione, ricadenti in parchi nazionali, in parchi regionali, in riserve naturali e in oasi di protezione; c) in altre aree, adeguatamente tabellate, di particolare valore naturalistico e scientifi co, individuate dalla Regione, dalle province, dalle comunità montane e nelle aree specifi catamente interdette dagli stessi Enti per motivi selvicolturali; d) dal 1 aprile al 31 agosto, su specifi ca segnalazione dei soggetti gestori attuata con idonee tabellazioni, nelle zone di ripopolamento e cattura dei centri di produzione della selvaggina e delle aziende faunistico-venatorie. 5. La raccolta è inoltre vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili stessi, salvo che ai proprietari o possessori. La pertinenza degli immobili ad uso abitativo, ove non evidente, è stabilita nella misura massima di metri cento dagli stessi. 6. La raccolta è infi ne vietata: nelle aree a verde pubblico, per una distanza di metri venti dal margine della carreggiata delle strade classifi cate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” con l’eccezione delle strade vicinali ed altresì nelle aree a discarica, ancorchè dismesse, e nelle aree industriali. 7. Nelle aree boscate è vietato rimuovere e asportare la lettiera e lo strato umifero del terreno, fatte salve le esigenze di coltura, di regolamentazione delle acque, di costruzione e manutenzione delle strade e di altre opere autorizzate e fermo restando l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Art. 14 Ulteriori divieti 1. Per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, anche a 2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 15 causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale può vietare, con provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei spontanei in aree circoscritte e per periodi defi niti e continui, sentito il parere o su richiesta delle province, delle comunità montane e dei comuni competenti per territorio. 2. Con le stesse modalità la Giunta regionale può inoltre disporre il divieto di raccolta per specie defi nite, rare o a rischio di estinzione. Art. 15 Regolamenti locali 1. Al fi ne di salvaguardare le risorse del territorio le province e, per i territori di loro competenza, le comunità montane, sentiti i comuni e le organizzazioni professionali agricole, predispongono, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, appositi regolamenti. 2. I regolamenti: a) defi niscono i programmi per il miglioramento e la salvaguardia dell’ambiente naturale, ne stabiliscono le modalità di attuazione e gli ambiti territoriali di applicazione con particolare riguardo alle aree costituite ai sensi dell’articolo 11 e dell’articolo 12; b) defi niscono, nel limite complessivo del quindici per cento della superfi cie del patrimonio agricolo-forestale regionale di competenza, le superfi ci massime complessive che possono essere oggetto di concessioni per la costituzione di aree per la raccolta riservata a fi ni economici e la raccolta a pagamento; c) stabiliscono le modalità di tabellazione e di gestione delle aree di raccolta a pagamento istituite sui terreni del patrimonio agricolo forestale dati in concessione e delle aree di raccolta riservata di cui agli articoli 11 e 12. 3. I regolamenti di cui al comma 1 sono inviati alla Giunta regionale perchè vengano pubblicati sul Bollettino uffi ciale della Regione Toscana. Le province e le comunità montane provvedono alla più ampia pubblicizzazione dei regolamenti con le modalità di cui all’articolo 17, comma 1, della presente legge. Art. 16 Dati informativi sulle autorizzazioni 1. Al fi ne di consentire una migliore gestione della risorsa, anche in funzione del governo del territorio, i comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno inviano alle province e alle comunità montane rispettivamente competenti per territorio, il riepilogo delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell’anno precedente. Le province e le comunità montane inviano tali riepiloghi alla Giunta regionale entro la fi ne di marzo di ogni anno. Art. 17 Informazione 1. La Regione, le province, le comunità montane, i comuni, gli enti di gestione dei parchi e gli Ispettorati micologici di cui all’articolo 19, con la collaborazione delle associazioni micologiche, cooperano al fi ne di garantire la massima informazione ai cittadini sulla normativa e sulla regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, sulle sedi di rilascio delle autorizzazioni anche attraverso inserzioni sulla stampa locale e nazionale, annunci radiotelevisivi, manifesti e opuscoli. 2. La Regione Toscana promuove l’informazione dei raccoglitori anche attraverso pubblicazioni riguardanti gli aspetti normativi, igienico-tossicologici e la tutela dell’ambiente in rapporto allo sviluppo dei funghi epigei. 2 bis(13). Le province, le comunità montane ed i comuni, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle associazioni micologiche, possono organizzare corsi di informazione ed educazione dei raccoglitori. Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza. TITOLO III Commercializzazione dei funghi Art. 18 Requisiti e condizioni per la commercializzazione 1. I funghi epigei spontanei freschi, per essere posti in commercio, devono essere: a) suddivisi per specie; b) contenuti in cassette od altri imballaggi tali da consentite una suffi ciente aerazione; c) disposti in singolo strato e non pressati; d) integri, al fi ne di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie; e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti; 2. È ammessa esclusivamente la vendita di funghi epigei spontanei freschi inclusi nell’elenco delle specie di cui all’allegato 1 del decreto Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” e successive modifi cazione ed integrazioni, o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del citato decreto. 16 2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 Art. 19 Ispettorati micologici 1. Ciascuna azienda USL, all’interno del Dipartimento della prevenzione, istituisce un unico Ispettorato micologico che si articola in uno o più centri di controllo micologico pubblico a livello aziendale. 2. Le aziende USL provvedono allo svolgimento dei compiti di cui al comma 5 con proprio personale e senza aggravio di spesa per il loro bilancio. 3. Il personale di cui al comma 2, per svolgere le funzioni previste dal comma 5, deve essere in possesso dell’attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 “Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo”. 4. La azienda USL rilascia apposito tesserino di riconoscimento ai micologi degli Ispettorati. 5. I compiti dell’Ispettorato micologico sono i seguenti: a) rilascio delle certifi cazioni previste dall’articolo 3 del d.p.r. 376/1995; b) organizzazione dei corsi, a frequenza facoltativa, per la preparazione all’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità alla identifi cazione delle specie fungine di cui al successivo articolo 20; le modalità ed i programmi per l’organizzazione di tali corsi sono defi niti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo; c) svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità alla identifi cazione delle specie fungine; d) consulenza micologica gratuita alla cittadinanza per il riconoscimento dei funghi raccolti, ai fi ni della commestibilità, secondo modalità stabilite dall’Ispettorato; e) certifi cazioni a pagamento con tariffario regionale, rilasciate su richiesta, a scopo commerciale, sulle quali viene identifi cata la specie fungina e la relativa commestibilità, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo; f)(21) collaborazione con le strutture sanitarie per la consulenza relativa all’individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi. A tal fi ne la Giunta regionale emana direttive alle aziende USL per l’organizzazione, in particolari periodi dell’anno e per particolari aree territoriali strettamente connessi alla raccolta dei funghi, di servizi di continuità assistenziale in ordine all’attività di consulenza per le intossicazioni. Art. 20 Idoneità alla identifi cazione dei funghi 1. L’attestato di idoneità alla identifi cazione delle specie fungine di cui al comma 2 dell’articolo 2 del d.p.r. 376/1995 è rilasciato ai maggiorenni dall’azienda USL in cui è ubicato il comune di residenza del richiedente. In detto attestato, che è rilasciato, secondo le modalità previste con apposito atto della Giunta regionale, sono elencati i generi e/o le specie di funghi epigei spontanei per le quali è concessa l’idoneità. 2. Ai fi ni del rilascio dell’attestato i direttori generali delle aziende USL nominano apposite commissioni esaminatrici formate da: a) due micologi segnalati dall’Ispettorato micologico dell’azienda USL di cui uno con funzioni di presidente; b) un operatore di vigilanza dell’azienda USL; c) un dipendente dell’azienda USL con funzioni di segretario. 3. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi sei mesi e comunque solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati dall’azienda USL. Art. 21 Autorizzazione al commercio dei funghi epigei spontanei 1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi, o secchi sfusi appartenenti alla specie Boletus edulis, compresa quella effettuata dai titolari delle autorizzazioni di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59 “Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti”, è soggetta a specifi ca autorizzazione comunale secondo quanto previsto dal d.p.r. 376/1995. 2. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è consentita previa certifi cazione di avvenuto controllo ai sensi dell’articolo 3 dello stesso d.p.r. 376/1995 da parte dell’Ispettorato micologico dell’azienda USL, che verifi ca a sondaggio, con le modalità indicate dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 2 bis(22). La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa certifi cazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità, da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo), e iscritti nell’apposito registro nazionale. 3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare dell’attività, e in essa deve essere specifi cato il nome della persona o delle persone in possesso dell’atte2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 17 stato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine, di cui all’articolo 20, o dell’attestato di micologo di cui al d.m. 686/1996. 4. L’autorizzazione al commercio ha validità fi nchè almeno uno dei soggetti in possesso dell’idoneità di cui al comma precedente, o dell’attestato di micologo di cui al d.m. 686/1996 e in essa indicati, continua ad esercitare tale attività; la cessazione dell’attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate, a cura del titolare ed entro trenta giorni, al comune competente. 5(23). La vendita dei funghi epigei spontanei freschi in confezioni singole non manomissibili, è consentita previo riconoscimento da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del d.m. sanità 686/1996 e iscritti nell’apposito registro nazionale, che accertano la commestibilità dei funghi e certifi cano singolarmente le confezioni che devono riportare in etichetta gli estremi di tale certifi cazione. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certifi cati da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento a tale certifi cazione, non necessitano dell’autorizzazione di cui al comma 1. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni. 6(14). Il commercio dei funghi epigei spontanei può effettuarsi su aree private in sede fi ssa o su aree pubbliche, esclusa in quest’ultima ipotesi la forma itinerante. 7. Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1 sono defi nite con apposito atto, da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale. 8. Al fi ne di consentire una più effi cace funzione di vigilanza, i comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano al Dipartimento della prevenzione dell’azienda USL territorialmente competente, l’elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate nell’anno precedente. “Art. 21 bis(24) Lavorazione e confezionamento dei funghi epigei spontanei 1. L’attività di lavorazione e confezionamento di funghi epigei spontanei freschi, secchi o altrimenti conservati destinati al consumo è consentita sotto il diretto controllo da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del d.m. sanità 686/1996 e iscritti nell’apposito registro nazionale, che effettuano il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate. 2. Gli operatori delle imprese alimentari che effettuano le attività di lavorazione e confezionamento di funghi epigei spontanei freschi, secchi o altrimenti conservati devono assicurare che i micologi sotto il cui controllo avviene il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate: a) siano in possesso dell’attestato ai sensi del d.m. sanità 686/1996 e regolarmente iscritti nell’apposito registro nazionale; b) abbiano assolto all’impegno dell’aggiornamento formativo in materia d’igiene alimentare, tramite la partecipazione a corsi formativi o di addestramento fi nalizzati al controllo micologico. Art. 22 Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi 1. Per la preparazione di alimenti con funghi epigei freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati, gli esercizi di somministrazione e preparazione dei medesimi utilizzano esclusivamente le specie indicate negli allegati del d.p.r. 376/1995 e successive modifi che ed integrazioni. 2. Gli esercizi di cui al precedente comma, il cui titolare, o suo delegato, non sia in possesso dell’attestato di idoneità alla identifi cazione delle specie fungine di cui all’articolo 20, o dell’attestato di micologo di cui al d.m. 686/1996, devono approvvigionarsi esclusivamente da ditte autorizzate ai sensi dell’articolo 21 della presente legge o comunque utilizzare prodotti certifi cati da un micologo di cui al d.m. 686/1996. TITOLO IV Vigilanza Art. 23(15) Accertamento delle infrazioni 1. Sono incaricati dell’accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente legge, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofi sticazioni e sanità dell’Arma dei carabinieri, gli organi di polizia amministrativa provinciale, gli organi di polizia urbana e rurale, gli organi di vigilanza e ispezione delle aziende USL, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, il personale in possesso della qualifi ca di agente di polizia giudiziaria, le guardie ambientali volontarie, nonché, limitatamente alle aree di raccolta riservata di cui all’articolo 11 e alle aree di raccolta a pagamento di cui all’articolo 12, le guardie private riconosciute ai sensi del TU delle leggi di pubblica sicurezza. 2. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall’articolo 13, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifi che al sistema penale”, i soggetti 18 2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 incaricati dell’accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l’esibizione di un documento idoneo a dimostrare l’identità e di copia dell’autorizzazione a fi ni scientifi ci o della ricevuta del versamento degli importi di cui all’articolo 8, nonché, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 bis, lettera c), l’esibizione di idoneo documento comprovante la proprietà o della dichiarazione sostitutiva di certifi cazione. Art. 24 Procedimento sanzionatorio 1(20). Il comune nel cui territorio è stata commessa l’infrazione è competente all’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge. 2. Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della l. 689/1981 e della legge regionale 12 novembre 1993 n. 85 “Disposizioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”. 3. Gli agenti incaricati della vigilanza procedono al sequestro dei funghi epigei spontanei detenuti in violazione delle disposizioni della presente legge. 4(16). Il comune provvede alla vendita, nel rispetto di quanto disposto all’articolo 21, di quanto sequestrato - a meno che non ritenga di procedere alla sua distruzione, se il bene sequestrato è di scarso valore economico, e procedendo senz’altro alla sua distruzione se il suddetto bene non è, per qualsiasi motivo, commerciabile - e dispone l’accantonamento della somma in attesa della conclusione del procedimento sanzionatorio. 4 bis(17). Qualora sia accertato in via defi nitiva che l’illecito non sussiste - o comunque nelle ipotesi di accoglimento dell’opposizione o di cessazione dell’effi cacia di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 3 dell’articolo 19 della l. 689/1981 - la somma è messa a disposizione della persona nei confronti della quale è stato disposto il sequestro, detratte le eventuali spese di custodia e conservazione. 4 ter (17). Qualora sia accertato in via defi nitiva che l’illecito sussiste la somma è introitata dal comune ai sensi del comma 1. 5(18). Abrogato Art. 25(19) Sanzioni amministrative 1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II della presente legge si applicano le seguenti sanzioni: a) da Lire 30.000, pari ad Euro 15,49, a Lire 180.000, pari a Euro 92,96, per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l’autorizzazione di cui all’articolo 2 ovvero con autorizzazione scaduta ovvero non avendo riportato la data sull’autorizzazione turistica e per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all’articolo 11 e all’articolo 12 senza averne titolo; b) da Lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000, pari a Euro 15,49, per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con sè un documento di riconoscimento, copia dell’autorizzazione a fi ni scientifi ci ovvero la ricevuta del versamento degli importi di cui all’articolo 8 lettere a), b) e c), nonché i documenti richiesti ai soggetti di cui all’articolo 2 comma 1 bis lettera c), purché tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all’uffi cio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l’accertamento; c) da Lire 20.000, pari a Euro 10,33, a Lire 120.000, pari a Euro 61,97 per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti; d) da Lire 50.000 pari ad Euro 25,82 a Lire 300.000, pari a Euro 154,93, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 2; e) da lire 5.000, pari a Euro 2,58 a Lire 30.000, pari a Euro 15,49, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3; f) da Lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000, pari a Euro 15,49, per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus o Calocybe gambosa (=Tricholoma georgii) con diametro del cappello inferiore a cm 2, di funghi del gruppo Boletus con un cappello di diametro inferiore a cm 4, e comunque con un importo massimo di Lire 100.000 pari a Euro 51,64; g) da Lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000, pari a Euro 15,49, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3; h) da lire 50.000, pari ad Euro 25,82,a Lire 300.000 pari a Euro 154,93, per l’esercizio della raccolta nelle aree di cui all’articolo 13, comma 4, salvo sanzioni più severe eventualmente stabilite dagli organi di gestione; i) da Lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000, pari a Euro 15,49, per l’esercizio della raccolta nelle aree di cui all’articolo 13, commi 5 e 6; l) da Lire 50.000, pari ad Euro 25,82, a Lire 300.000, pari a Euro 154,93, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 7; m) da Lire 15.000, pari a Euro 7,75, a Lire 90.000, pari a Euro 46,48 per la violazione dei divieti temporanei di cui all’articolo 14; n) da Lire 500.000, pari a Euro 258,22 a Lire 3.000.000, pari a Euro 1549,37 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fi ni economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione e/o per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti di gestione. 2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 19 2. Per la violazione delle disposizioni di cui al Titolo III della presente legge si applicano le seguenti sanzioni: a) da Lire 250.000, pari a Euro 129,11, a Lire 1.500.000, pari a Euro 774,68 per la violazione delle norme di cui all’articolo 18, e all’articolo 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5; b) da Lire 100.000, pari a Euro 52,64, a Lire 600.000, pari a Euro 309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 6; c) da Lire 250.000, pari a Euro 129,11, a Lire 1.500.000, pari a Euro 774,68 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 22. TITOLO V Norme fi nanziarie e fi nali Art. 26 Norme fi nanziarie 1. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni personali alla raccolta sono incamerati direttamente dai comuni i quali trattengono il dieci per cento delle somme introitate. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni trasferiscono il novanta per cento delle somme riscosse alla Regione che provvede a ripartire l’ottanta per cento alle comunità montane e il venti per cento alle province. 2. Dette somme vengono corrisposte per il venticinque per cento sulla base della superfi cie territoriale e per il restante settantacinque per cento sulla base della superfi cie boscata. 3. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni turistiche sono incamerati dai comuni che le rilasciano. 4. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni vengono impiegati, secondo le fi nalità della presente legge, per fi nanziare interventi di miglioramento dell’ambiente naturale, per l’attività di vigilanza ed ogni altra attività connessa con l’attuazione della presente legge. 5. Le province e le comunità montane inviano alla Giunta regionale, congiuntamente a quello relativo alle autorizzazioni rilasciate, un riepilogo delle somme introitate nell’anno precedente. 6. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, decorrenti dall’anno 1999, stimati in lire 35.000.000, si fa fronte con le disponibilità del Capitolo 24170 che viene modifi cato nella declaratoria come segue “INTERVENTI ATTUAZIONE NORMATIVA RELATIVA DISCIPLINA RACCOLTA PRODOTTI SOTTOBOSCO E SALVAGUARDIA AMBIENTE NATURALE (l.r. 8 novembre 1982, n. 82 e l.r. 22 marzo 1999, n. 16). 7. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1999 sono determinati e trovano copertura con la legge di bilancio. Art. 27 Norme transitorie 1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge i direttori generali delle aziende USL istituiscono gli Ispettorati micologici. 2. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge tutti gli esercenti devono essere in possesso della autorizzazione prevista all’articolo 21. 3. Gli enti di gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette di interesse locale di cui alla l.r. 49/1995 adeguano i propri regolamenti alle norme della presente legge entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa; nel caso in cui tali regolamenti non siano stati adottati e fi no alla loro entrata in vigore la raccolta dei funghi epigei spontanei è disciplinata dalla presente legge. 4. I regolamenti e le ordinanze adottate da province, comunità montane e comuni al fi ne di regolamentare la raccolta dei funghi epigei spontanei cessano di avere effi cacia al momento dell’entrata in vigore della presente legge. 5. Le autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei rilasciate, ai sensi della l.r. 82/1982, dalle comunità montane, dalle province e dai comuni entro la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità e sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle corrispondenti previste dalla presente legge; dette autorizzazioni decadono, a tutti gli effetti, trascorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge. 6. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessioni rilasciate ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 64/1976 e successive modifi cazioni, possono richiedere l’autorizzazione alla costituzione di aree di raccolta riservata a fi ni economici o di raccolta a pagamento anche in deroga alle percentuali stabilite all’articolo 15. Art. 28 Modifi che ed abrogazioni 1. Nella rubrica del titolo III della l.r. 82/1982 sono abrogate le parole “ed ai funghi”. 2. All’articolo 10, lettera a), della l.r. 82/1982 sono abrogate le parole “i funghi epigei, siano o no essi commestibili”. 20 2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 3. All’articolo 11, quarto comma, della l.r. 82/1982 sono abrogate le parole “e dei funghi”. 4. All’articolo 23, secondo comma, della l.r. 82/1982 sono abrogate le parole “e a chi pone in vendita o commercia funghi con caratteristiche di cui all’articolo 17 III comma”. 5. Sono abrogati gli articoli 16, 17 e 24 della l.r. 82/1982. Art. 29 Norma fi nale 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla legge 352/1993 ed al d.p.r. 376/1995. NOTE 1) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.1. 2) Comma inserito con l.r. 68/1999, art.1. 3) Articolo così sostituito con l.r. 68/1999, art.2. 4) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.3. 5) Comma inserito con l.r. 68/1999, art.3. 6) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.4. 7) Comma inserito con l.r. 68/1999, art.4. 8) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.5. 9) Comma aggiunto con l.r. 68/1999, art.5. 10) Comma aggiunto con l.r. 68/1999, art.6. 11) Comma aggiunto con l.r. 68/1999, art.7. 12) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.8. 13) Comma aggiunto con l.r. 68/1999, art.9. 14) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.10. 15) Articolo così sostituito con l.r. 68/1999, art.11. 16) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.12. 17) Comma inserito con l.r. 68/1999, art.12. 18) Comma abrogato con l.r. 68/1999, art.13. 19) Articolo così sostituito con l.r. 68/1999, art.13. 20) Comma così sostituito con l.r. 81/2000, art.17. 21) Comma così sostituito con l.r. 23/2007, art. 1. 22) Comma inserito con l.r. 23/2007, art. 2. 23) Comma così sostituito con l.r. 23/2007, art. 2. 24) Articolo inserito con l.r. 23/2007, art. 3.
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