Gruppo Micologico Naturalistico
Terra di Siena
Legge Regionale Toscana 22 Marzo 1999 n. 16 PDF Stampa E-mail

Testo coordinato della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16. Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei


INDICE


TITOLO I
Finalità
Articolo 1 - Finalità
TITOLO II
Raccolta dei funghi
Articolo 2 - Autorizzazione alla raccolta
Articolo 3 - Raccolta nelle aree protette
Articolo 4 - Raccolta nei territori montani
Articolo 5 - Autorizzazione personale
Articolo 6 - Autorizzazione turistica
Articolo 7 - Autorizzazione per fi ni scientifi ci
Articolo 8 - Importi delle autorizzazioni
Articolo 9 - Modalità di raccolta
Articolo 10 - Convenzioni con gli Enti locali delle
regioni confi nanti
Articolo 11 - Raccolta riservata
Articolo 12 - Raccolta a pagamento
Articolo 13 Divieti
Articolo 14 - Ulteriori divieti
Articolo 15 - Regolamenti locali
Articolo 16 - Dati informativi sulle autorizzazioni
Articolo 17 - Informazione
TITOLO III
Commercializzazione dei funghi
Articolo 18 - Requisiti e condizioni per la commercializzazione
Articolo 19 - Ispettorati micologici
Articolo 20 - Idoneità alla identifi cazione dei funghi
Articolo 21 - Autorizzazione al commercio dei funghi
epigei spontanei
Articolo 21 bis - Lavorazione e confezionamento dei
funghi epigei spontanei
Articolo 22 - Somministrazione e preparazione di
alimenti a base di funghi
TITOLO IV
Vigilanza
Articolo 23 - Accertamento delle infrazioni
Articolo 24 - Procedimento sanzionatorio
Articolo 25 - Sanzioni amministrative
TITOLO V
Norme fi nanziarie e fi nali
Articolo 26 - Norme fi nanziarie
Articolo 27 - Norme transitorie
Articolo 28 - Modifi che ed abrogazioni
Articolo 29 - Norma fi nale


TITOLO I
Finalità

 
Art. 1
Finalità


1. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi fondamentalistabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352“Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazionedei funghi epigei freschi e conservati”, nonchédalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sullearee protette” e dalla legge regionale 11 aprile 1995, n.49 “Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protettedi interesse locale”, disciplina la raccolta e la commercializzazionedei funghi epigei spontanei e promuove leopportune iniziative per la loro tutela, la loro conservazionee riproducibilità e per l’informazione dei cittadini.2. La disciplina di cui alla presente legge tiene contodel particolare ruolo delle comunità montane nellamateria ivi trattata, secondo i principi di cui alla legge31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zonemontane”.




TITOLO II
Raccolta dei funghi


Art. 2
Autorizzazione alla raccolta


1.(1) La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorioregionale, non compreso nelle aree di cui alla Legge6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protetteed alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 “Norme suiparchi, le riserve e le aree naturali protette”, nelle qualiè regolamentata dai rispettivi organismi di gestione, èconsentita previa autorizzazione, nel rispetto delle specie,tempi e quantità di cui alla presente legge.1 bis(2). Non è soggetta ad autorizzazione, fermorestando il rispetto delle norme di cui all’articolo 9 eall’articolo 13:a) la raccolta, da parte dei titolari di diritti personalio reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi e senzalimiti di quantità;b) la raccolta nel territorio del comune di residenzacon i limiti di quantità previsti dall’articolo 4;c) la raccolta in tutto il territorio del comune da12 2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10parte di soggetti non residenti, purché proprietari diterritori boscati con superfi cie pari o superiore a cinqueettari situati nel comune stesso e che consentano, suglistessi fondi, il libero accesso agli altri raccoglitori. Intal caso si applicano i limiti di quantità previsti per iresidenti dall’articolo 4.2. I tipi di autorizzazione sono:a) personale;b) turistica;c) a fi ni scientifi ci.3.(1) L’autorizzazione di cui alle lettere a) e b) delcomma 2 e’ sostituita dalla ricevuta relativa al versamentoal comune competente degli importi di cui all’articolo8, che costituisce denuncia di inizio dell’attività inforza dell’indicazione delle generalità, del luogo e delladata di nascita, della residenza del raccoglitore, nonchédella causale del versamento.3 bis(2). Nel caso di minore che ha compiuto i quattordicianni, il versamento è effettuato dall’esercente lapotestà genitoriale e contiene, nella causale, l’indicazionedelle generalità del minore stesso.3 ter(2). Nel testo della presente legge, ove ricorronoi termini autorizzazione personale e autorizzazione turistica,si intende la denuncia di inizio dell’attività, comedisciplinata dal comma 3.

 

Art. 3
Raccolta nelle aree protette


1. I regolamenti delle aree di cui alla l. 394/1991 ed alla l.r. 49/1995, nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 9 ed all’articolo 13, possono stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge. 2. Gli enti di gestione, sentiti i comuni e le comunità montane, anche di altre regioni, i cui territori risultano
inclusi, tutti o in parte, nei limiti delle aree di cui al comma 1, adottano appositi regolamenti volti a favorire
la raccolta dei funghi da parte dei cittadini residenti nei comuni stessi.

 

Art. 4(3)
Limiti di raccolta per i residenti


1. Nei territori classifi cati montani, fatto salvo quantoprevisto dall’articolo 11, è consentita ai residenti laraccolta di funghi epigei spontanei per una quantitàgiornaliera di sei chilogrammi.2. Nel territorio di tutti gli altri comuni, è consentitaai residenti la raccolta per una quantità massima giornalieradi tre chilogrammi.


Art. 5
Autorizzazione personale

1(4). L’autorizzazione personale è rilasciata dal comuneai residenti che hanno compiuto quattordici anni.1 bis(5). I minori di anni quattordici possono effettuarela raccolta solo se accompagnati da personamaggiorenne munita di autorizzazione. I funghi raccoltidai minori di anni quattordici concorrono a formare ilquantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolaredell’autorizzazione.2(4). L’autorizzazione personale è valida per unperiodo di sei mesi, un anno o tre anni dalla data delrilascio, su tutto il territorio regionale.3. L’autorizzazione consente la raccolta dei funghiepigei spontanei per una quantità giornaliera massima ditre chilogrammi.

Art. 6
Autorizzazione turistica


1(6). L’autorizzazione turistica è rilasciata dal comunee da soggetti diversi individuati dal comune stesso, achi ha compiuto quattordici anni.1 bis(7). I minori di anni quattordici possono effettuarela raccolta solo se accompagnati da personamaggiorenne munita di autorizzazione. I funghi raccoltidai minori di anni quattordici concorrono a formare ilquantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolaredell’autorizzazione.2(6). L’autorizzazione turistica è valida, limitatamenteal territorio del comune di rilascio e a quello dei comuniconfi nanti, per un giorno o per sette giorni, anche nonconsecutivi, fruibili a scelta del titolare entro l’annosolare di rilascio. Le date dei giorni prescelti sonoannotate sulla ricevuta del versamento degli importi dicui all’articolo 8, da parte del titolare, prima dell’iniziodella raccolta.3. L’autorizzazione turistica consente la raccolta deifunghi epigei spontanei per una quantità massima giornalieradi tre chilogrammi.4. I comuni, entro centoventi giorni dall’entrata invigore della presente legge, provvedono ad individuare isoggetti di cui al comma 1.


Art. 7
Autorizzazione per fini scientifici

1. L’autorizzazione per fi ni scientifi ci è rilasciata,2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 13dietro formale richiesta, dalla Regione e, per i territori diloro competenza, dagli enti gestori dei parchi nazionali eregionali, a soggetti, privati o pubblici, aventi tra i propriscopi la ricerca scientifi ca, lo studio è la sperimentazionenel settore agro-forestale e/o micologico.2. La richiesta deve specifi care gli obiettivi e ladurata della ricerca, l’ambito territoriale interessato, ilpersonale addetto, le specie, le quantità ed il periododella raccolta. Tali elementi devono risultare nell’autorizzazione.

Art. 8
Importi delle autorizzazioni


1(8). L’importo delle autorizzazioni per la raccolta deifunghi epigei spontanei, ad eccezione di quelle per fi niscientifi ci che sono gratuite, è determinato in:a) Lire 25.000, pari a Euro 12,91per le autorizzazioni personali semestrali;b) Lire 50.000, pari a Euro 25,82per le autorizzazioni personali annuali;c) Lire 120.000, pari a Euro 61.97per le autorizzazioni personali triennali;d) Lire 7.000, pari a Euro 3,62per le autorizzazioni turistiche giornaliere;e) Lire 25.000, pari a Euro 12,91per le autorizzazioni turistiche plurigiornaliere.2. Gli importi delle autorizzazioni personali sonoridotti del cinquanta per cento per i residenti nei territoriclassifi cati montani.2 bis(9). Gli importi delle autorizzazioni, sia personaliche turistiche, sono ridotti del cinquanta per cento per iminori che hanno compiuto i quattordici anni in possessodell’attestato di frequenza ai corsi di cui all’articolo17.3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,con atto deliberativo, può modifi care gli importi di cuial comma 1.


Art. 9
Modalità di raccolta


1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentitanei boschi e nei terreni non coltivati nei quali siaconsentito l’accesso e non sia, in alcun modo, riservata laraccolta dei funghi stessi. Può essere esercitata solo nelleore diurne, da un’ora prima del sorgere del sole fi no adun’ora dopo il tramonto.2. Nella raccolta è vietato l’uso di rastrelli, uncini oaltri mezzi che possono danneggiare lo strato umiferodel terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale dellavegetazione.3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitoririgidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusionedelle spore. È vietato l’uso di sacchetti o buste inplastica.4. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o inun solo cespo di funghi concresciuti, i limiti giornalieridi cui alla presente legge possono essere superati.


Art. 10
Convenzioni con enti locali delle regioni confi nanti


1. Le comunità montane il cui territorio confini conquello di altre regioni possono sottoscrivere, con gli enticonfi nanti delle altre regioni, apposite convenzioni voltea favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazionedei funghi da parte dei cittadini residenti neirispettivi territori.


Art. 11
Raccolta riservata

1. I coltivatori diretti a qualunque titolo e tutti coloroche hanno in gestione propria l’uso del bosco, compresigli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive,nonché i soci di cooperative agricolo-forestali, residentinei territori classifi cati montani ed in possesso dell’attestatodi idoneità al riconoscimento delle specie funginedi cui all’articolo 20, possono chiedere alla provincia oalla comunità montana, l’autorizzazione alla costituzionedi aree, delimitate da apposite tabelle, nelle quali è aloro riservata, in via esclusiva, nel rispetto delle normedi cui all’articolo 9 e all’articolo 13 e senza limitazioniquantitative, la raccolta a fi ni economici, secondo quantodisposto dai regolamenti locali cui all’articolo 15. Larichiesta può interessare terreni del patrimonio agricoloforestaleregionale in concessione ai sensi dell’articolo 5della legge regionale 4 settembre 1976, n. 64 “Disciplinadel patrimonio agricolo-forestale regionale. Programmazionee delega delle funzioni in materia e successivemodifi cazioni”.

2. La richiesta di autorizzazione è corredata da unpiano di condizione atto a garantire la protezione e lacapacità di autorigenerazione dell’ecosistema.2 bis(10). Le province o le comunità montane provvedono,entro sessanta giorni, sulla richiesta di autorizzazionealla costituzione di aree riservate alla raccolta afi ni economici.

3. L’autorizzazione alla costituzione di aree di raccoltariservata ha validità di cinque anni e può essererinnovata dietro richiesta da inviarsi almeno sei mesiprima della sua scadenza.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo decadonoper il venir meno dei requisiti e delle condizioni inbase alle quali sono state rilasciate.5. In caso di violazione delle disposizioni contenutenei regolamenti locali di cui all’articolo 15, l’autorizzazioneviene ritirata e al titolare non potrà essere, rilasciatauna nuova autorizzazione, per gli stessi o per altriterreni, prima che siano trascorsi tre anni dall’adozionedel provvedimento di ritiro.


Art. 12
Raccolta a pagamento


1. I coltivatori diretti, gli utenti dei beni di uso civicoe di proprietà collettive, i soci di cooperative agricoloforestalied i soggetti di cui alla legge regionale 22 aprile1998, n. 23 “Misure di aiuto per favorire l’accesso deigiovani alle attività agricole, di servizio per l’agricolturae di sviluppo al territorio rurale” possono chiedere inconcessione, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 64/1976e successive modifi cazioni, terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale per la realizzazione di aree diraccolta a pagamento, delimitate, a spese dei richiedenti,da apposite tabelle.

1 bis(11). Le comunità montane ed i comuni delegatialla gestione del patrimonio agricolo-forestale dellaRegione provvedono, entro sessanta giorni, sulla richiestain concessione di cui al comma 1.

2. Le aree richieste in concessione devono far partedi un unico corpo, devono avere superficie complessiva pari o superiore a 50 ettari e devono essere ricompresenell’ambito della percentuale di territorio prevista dai regolamenti di cui all’articolo 15.

3. Aree di raccolta a pagamento possono essere istituite anche su fondi privati; di tale istituzione è datacomunicazione alla provincia o alla comunità montanaterritorialmente competente.

4. La raccolta dei funghi nelle aree di raccolta a pagamentodi cui al presente articolo non è soggetta alle autorizzazionidi cui all’articolo 2 e deve svolgersi nel rispettodelle norme di cui all’articolo 9 e all’articolo 13.5. Le autorizzazioni alla costituzione di aree di raccoltaa pagamento sono soggette alle norme di cui all’articolo11, commi 2, 3, 4 e 5.


Art. 13
Divieti


1(12). Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti incui almeno un individuo supera le dimensioni minimesottoindicate è vietata la raccolta e commercializzazione,per le specie di seguito elencate, di esemplari condimensione minima del cappello inferiore a:

a) cm 4 per il gruppo Boletus; b) cm 2 per l’Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per la Calocybe gambosa (=Tricholoma georgii) (prugnolo).

2. È vietata la raccolta e commercializzazione dell’Amanitacesarea allo stato di ovolo chiuso, cioè con lelamelle non visibili e non esposte all’aria.

3. È vietata la distruzione o il danneggiamento deicarpofori fungini di qualsiasi specie.

4. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:a) nelle riserve naturali integrali;b) nelle aree, specifi catamente individuate e tabellatedai relativi organismi di gestione, ricadenti in parchinazionali, in parchi regionali, in riserve naturali e in oasidi protezione;c) in altre aree, adeguatamente tabellate, di particolarevalore naturalistico e scientifi co, individuate dallaRegione, dalle province, dalle comunità montane e nellearee specifi catamente interdette dagli stessi Enti permotivi selvicolturali;d) dal 1 aprile al 31 agosto, su specifi ca segnalazionedei soggetti gestori attuata con idonee tabellazioni, nellezone di ripopolamento e cattura dei centri di produzionedella selvaggina e delle aziende faunistico-venatorie.

5. La raccolta è inoltre vietata nei giardini e nei terrenidi pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacentiagli immobili stessi, salvo che ai proprietari o possessori.La pertinenza degli immobili ad uso abitativo, ove nonevidente, è stabilita nella misura massima di metri centodagli stessi.

6. La raccolta è infi ne vietata: nelle aree a verde pubblico,per una distanza di metri venti dal margine dellacarreggiata delle strade classifi cate ai sensi dell’articolo2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovocodice della strada” con l’eccezione delle strade vicinalied altresì nelle aree a discarica, ancorchè dismesse, enelle aree industriali.

7. Nelle aree boscate è vietato rimuovere e asportarela lettiera e lo strato umifero del terreno, fatte salve leesigenze di coltura, di regolamentazione delle acque, dicostruzione e manutenzione delle strade e di altre opereautorizzate e fermo restando l’obbligo di ripristino dellostato dei luoghi.


Art. 14
Ulteriori divieti


1. Per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, anche a causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionalepuò vietare, con provvedimento motivato, la raccolta difunghi epigei spontanei in aree circoscritte e per periodidefi niti e continui, sentito il parere o su richiesta delleprovince, delle comunità montane e dei comuni competentiper territorio.

2. Con le stesse modalità la Giunta regionale puòinoltre disporre il divieto di raccolta per specie definite,rare o a rischio di estinzione.


Art. 15
Regolamenti locali


1. Al fi ne di salvaguardare le risorse del territorio leprovince e, per i territori di loro competenza, le comunitàmontane, sentiti i comuni e le organizzazioni professionaliagricole, predispongono, entro centoventi giornidalla entrata in vigore della presente legge, appositiregolamenti.

2. I regolamenti:a) defi niscono i programmi per il miglioramento e lasalvaguardia dell’ambiente naturale, ne stabiliscono lemodalità di attuazione e gli ambiti territoriali di applicazionecon particolare riguardo alle aree costituite ai sensidell’articolo 11 e dell’articolo 12;b) defi niscono, nel limite complessivo del quindiciper cento della superfi cie del patrimonio agricolo-forestaleregionale di competenza, le superfi ci massimecomplessive che possono essere oggetto di concessioniper la costituzione di aree per la raccolta riservata a fi nieconomici e la raccolta a pagamento;c) stabiliscono le modalità di tabellazione e di gestionedelle aree di raccolta a pagamento istituite sui terrenidel patrimonio agricolo forestale dati in concessione edelle aree di raccolta riservata di cui agli articoli 11 e 12.

3. I regolamenti di cui al comma 1 sono inviati allaGiunta regionale perchè vengano pubblicati sul Bollettinouffi ciale della Regione Toscana. Le province e lecomunità montane provvedono alla più ampia pubblicizzazionedei regolamenti con le modalità di cui all’articolo17, comma 1, della presente legge.


Art. 16
Dati informativi sulle autorizzazioni


1. Al fi ne di consentire una migliore gestione dellarisorsa, anche in funzione del governo del territorio, icomuni, entro il 31 gennaio di ogni anno inviano alleprovince e alle comunità montane rispettivamente competentiper territorio, il riepilogo delle autorizzazionirilasciate nel corso dell’anno precedente. Le province ele comunità montane inviano tali riepiloghi alla Giuntaregionale entro la fi ne di marzo di ogni anno.


Art. 17
Informazione


1. La Regione, le province, le comunità montane, icomuni, gli enti di gestione dei parchi e gli Ispettoratimicologici di cui all’articolo 19, con la collaborazionedelle associazioni micologiche, cooperano al fi ne digarantire la massima informazione ai cittadini sullanormativa e sulla regolamentazione della raccolta ecommercializzazione dei funghi epigei, sulle sedi dirilascio delle autorizzazioni anche attraverso inserzionisulla stampa locale e nazionale, annunci radiotelevisivi,manifesti e opuscoli.

2. La Regione Toscana promuove l’informazione deiraccoglitori anche attraverso pubblicazioni riguardantigli aspetti normativi, igienico-tossicologici e la tuteladell’ambiente in rapporto allo sviluppo dei funghi epigei.

2 bis(13). Le province, le comunità montane ed i comuni,con la collaborazione degli Ispettorati micologicie delle associazioni micologiche, possono organizzarecorsi di informazione ed educazione dei raccoglitori. Aipartecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza.


TITOLO III
Commercializzazione dei funghi


Art. 18
Requisiti e condizioni per la commercializzazione


1. I funghi epigei spontanei freschi, per essere postiin commercio, devono essere:

a) suddivisi per specie;

b) contenuti in cassette od altri imballaggi tali daconsentite una suffi ciente aerazione;

c) disposti in singolo strato e non pressati;

d) integri, al fi ne di conservare tutte le caratteristichemorfologiche che ne consentono la sicura determinazionedella specie;

e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e noninvasi da muffe e parassiti;

2. È ammessa esclusivamente la vendita di funghiepigei spontanei freschi inclusi nell’elenco delle speciedi cui all’allegato 1 del decreto Presidente della Repubblica14 luglio 1995, n. 376 “Regolamento concernentela disciplina della raccolta e della commercializzazionedei funghi epigei freschi e conservati” e successivemodifi cazione ed integrazioni, o appartenenti ad altrespecie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazionein ambito locale dalla Giunta regionalecon apposito atto deliberativo, ai sensi dell’articolo 4,comma 2, del citato decreto.

Art. 19
Ispettorati micologici


1. Ciascuna azienda USL, all’interno del Dipartimentodella prevenzione, istituisce un unico Ispettoratomicologico che si articola in uno o più centri di controllomicologico pubblico a livello aziendale.

2. Le aziende USL provvedono allo svolgimento deicompiti di cui al comma 5 con proprio personale e senzaaggravio di spesa per il loro bilancio.

3. Il personale di cui al comma 2, per svolgere lefunzioni previste dal comma 5, deve essere in possessodell’attestato di micologo rilasciato ai sensi del decretoMinistro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 “Regolamentoconcernente criteri e modalità per il rilasciodell’attestato di micologo”.

4. La azienda USL rilascia apposito tesserino di riconoscimentoai micologi degli Ispettorati.

5. I compiti dell’Ispettorato micologico sono i seguenti:

a) rilascio delle certifi cazioni previste dall’articolo 3 del d.p.r. 376/1995;

b) organizzazione dei corsi, a frequenza facoltativa,per la preparazione all’esame per il conseguimento dell’attestatodi idoneità alla identifi cazione delle speciefungine di cui al successivo articolo 20; le modalità ed iprogrammi per l’organizzazione di tali corsi sono defi nitidalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo;

c) svolgimento degli esami per il rilascio degli attestatidi idoneità alla identifi cazione delle specie fungine;

d) consulenza micologica gratuita alla cittadinanzaper il riconoscimento dei funghi raccolti, ai fi ni dellacommestibilità, secondo modalità stabilite dall’Ispettorato;

e) certifi cazioni a pagamento con tariffario regionale,rilasciate su richiesta, a scopo commerciale, sullequali viene identifi cata la specie fungina e la relativacommestibilità, con le modalità stabilite dalla Giuntaregionale con apposito atto deliberativo;

f)(21) collaborazione con le strutture sanitarie perla consulenza relativa all’individuazione di specie funginein caso di intossicazione da funghi. A tal fi ne laGiunta regionale emana direttive alle aziende USL perl’organizzazione, in particolari periodi dell’anno e perparticolari aree territoriali strettamente connessi allaraccolta dei funghi, di servizi di continuità assistenzialein ordine all’attività di consulenza per le intossicazioni.


Art. 20
Idoneità alla identifi cazione dei funghi


1. L’attestato di idoneità alla identifi cazione dellespecie fungine di cui al comma 2 dell’articolo 2 del d.p.r.376/1995 è rilasciato ai maggiorenni dall’azienda USLin cui è ubicato il comune di residenza del richiedente.In detto attestato, che è rilasciato, secondo le modalitàpreviste con apposito atto della Giunta regionale, sonoelencati i generi e/o le specie di funghi epigei spontaneiper le quali è concessa l’idoneità.

2. Ai fi ni del rilascio dell’attestato i direttori generalidelle aziende USL nominano apposite commissioni esaminatriciformate da:

a) due micologi segnalati dall’Ispettorato micologicodell’azienda USL di cui uno con funzioni di presidente;

b) un operatore di vigilanza dell’azienda USL;

c) un dipendente dell’azienda USL con funzioni disegretario.

3. Il candidato che non viene riconosciuto idoneonon può sostenere un ulteriore esame prima che sianotrascorsi sei mesi e comunque solo dopo aver frequentatouno dei corsi organizzati dall’azienda USL.


Art. 21
Autorizzazione al commercio dei funghi epigei spontanei


1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi,o secchi sfusi appartenenti alla specie Boletus edulis,compresa quella effettuata dai titolari delle autorizzazionidi cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59 “Norme per lavendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricolida parte degli agricoltori produttori diretti”, è soggetta aspecifi ca autorizzazione comunale secondo quanto previstodal d.p.r. 376/1995.2. La vendita dei funghi epigei spontanei freschidestinati al dettaglio è consentita previa certifi cazionedi avvenuto controllo ai sensi dell’articolo 3 dello stessod.p.r. 376/1995 da parte dell’Ispettorato micologico dell’aziendaUSL, che verifi ca a sondaggio, con le modalitàindicate dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo,da adottare entro centottanta giorni dall’entrata invigore della presente legge.2 bis(22). La vendita dei funghi epigei spontaneifreschi destinati al dettaglio è altresì consentita previacertifi cazione di avvenuto riconoscimento e di accertatacommestibilità, da parte dei micologi in possesso dell’attestatoai sensi del decreto del Ministro della sanità29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernentecriteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo),e iscritti nell’apposito registro nazionale.3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata altitolare dell’attività, e in essa deve essere specifi cato ilnome della persona o delle persone in possesso dell’atte2.5.2007- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 17stato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine,di cui all’articolo 20, o dell’attestato di micologo di cuial d.m. 686/1996.4. L’autorizzazione al commercio ha validità fi nchèalmeno uno dei soggetti in possesso dell’idoneità di cuial comma precedente, o dell’attestato di micologo di cuial d.m. 686/1996 e in essa indicati, continua ad esercitaretale attività; la cessazione dell’attività ed ogni altravariazione devono essere comunicate, a cura del titolareed entro trenta giorni, al comune competente.5(23). La vendita dei funghi epigei spontanei freschiin confezioni singole non manomissibili, è consentitaprevio riconoscimento da parte dei micologi in possessodell’attestato ai sensi del d.m. sanità 686/1996 e iscrittinell’apposito registro nazionale, che accertano lacommestibilità dei funghi e certifi cano singolarmente leconfezioni che devono riportare in etichetta gli estremidi tale certifi cazione. Gli esercizi che commercializzanoesclusivamente funghi in confezioni non manomissibili,singolarmente certifi cati da un micologo, e che rechinoin etichetta il riferimento a tale certifi cazione, nonnecessitano dell’autorizzazione di cui al comma 1. Nonè ammesso il frazionamento di tali confezioni.6(14). Il commercio dei funghi epigei spontanei puòeffettuarsi su aree private in sede fi ssa o su aree pubbliche,esclusa in quest’ultima ipotesi la forma itinerante.7. Le modalità di presentazione delle domande direttead ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1 sonodefi nite con apposito atto, da adottare entro centottantagiorni dall’entrata in vigore della presente legge, dallaGiunta regionale.8. Al fi ne di consentire una più effi cace funzionedi vigilanza, i comuni, entro il 31 marzo di ogni anno,inviano al Dipartimento della prevenzione dell’aziendaUSL territorialmente competente, l’elenco aggiornatodelle autorizzazioni rilasciate nell’anno precedente.“Art. 21 bis(24)Lavorazione e confezionamento dei funghiepigei spontanei1. L’attività di lavorazione e confezionamento difunghi epigei spontanei freschi, secchi o altrimenti conservatidestinati al consumo è consentita sotto il direttocontrollo da parte dei micologi in possesso dell’attestatoai sensi del d.m. sanità 686/1996 e iscritti nell’appositoregistro nazionale, che effettuano il riconoscimento dellespecie fungine lavorate e/o confezionate.2. Gli operatori delle imprese alimentari che effettuanole attività di lavorazione e confezionamento di funghiepigei spontanei freschi, secchi o altrimenti conservatidevono assicurare che i micologi sotto il cui controlloavviene il riconoscimento delle specie fungine lavoratee/o confezionate:a) siano in possesso dell’attestato ai sensi del d.m.sanità 686/1996 e regolarmente iscritti nell’appositoregistro nazionale;b) abbiano assolto all’impegno dell’aggiornamentoformativo in materia d’igiene alimentare, tramite lapartecipazione a corsi formativi o di addestramentofi nalizzati al controllo micologico.


Art. 22
Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi


1. Per la preparazione di alimenti con funghi epigeifreschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati,gli esercizi di somministrazione e preparazione deimedesimi utilizzano esclusivamente le specie indicatenegli allegati del d.p.r. 376/1995 e successive modifi cheed integrazioni.2. Gli esercizi di cui al precedente comma, il cuititolare, o suo delegato, non sia in possesso dell’attestatodi idoneità alla identifi cazione delle specie fungine di cuiall’articolo 20, o dell’attestato di micologo di cui al d.m.686/1996, devono approvvigionarsi esclusivamente daditte autorizzate ai sensi dell’articolo 21 della presentelegge o comunque utilizzare prodotti certifi cati da unmicologo di cui al d.m. 686/1996.


TITOLO IV
Vigilanza


Art. 23(15)
Accertamento delle infrazioni


1. Sono incaricati dell’accertamento e della contestazionedelle infrazioni alla presente legge, secondo lenorme vigenti e le rispettive competenze, gli appartenential Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofi sticazionie sanità dell’Arma dei carabinieri, gli organi di poliziaamministrativa provinciale, gli organi di polizia urbanae rurale, gli organi di vigilanza e ispezione delle aziendeUSL, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, ilpersonale in possesso della qualifi ca di agente di poliziagiudiziaria, le guardie ambientali volontarie, nonché,limitatamente alle aree di raccolta riservata di cuiall’articolo 11 e alle aree di raccolta a pagamento di cuiall’articolo 12, le guardie private riconosciute ai sensidel TU delle leggi di pubblica sicurezza.2. Fermi restando i poteri di accertamento previstidall’articolo 13, primo comma, della legge 24 novembre1981, n. 689 “Modifi che al sistema penale”, i soggetti18 2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10incaricati dell’accertamento delle infrazioni alla presentelegge possono chiedere l’esibizione di un documentoidoneo a dimostrare l’identità e di copia dell’autorizzazionea fi ni scientifi ci o della ricevuta del versamentodegli importi di cui all’articolo 8, nonché, ai soggetti dicui all’articolo 2, comma 1 bis, lettera c), l’esibizionedi idoneo documento comprovante la proprietà o delladichiarazione sostitutiva di certifi cazione.


Art. 24
Procedimento sanzionatorio


1(20). Il comune nel cui territorio è stata commessal’infrazione è competente all’applicazione delle sanzionipreviste dalla presente legge.2. Per l’accertamento e la contestazione delle infrazionisi osservano le disposizioni della l. 689/1981 edella legge regionale 12 novembre 1993 n. 85 “Disposizioniper l’applicazione delle sanzioni amministrativepecuniarie”.3. Gli agenti incaricati della vigilanza procedono alsequestro dei funghi epigei spontanei detenuti in violazionedelle disposizioni della presente legge.4(16). Il comune provvede alla vendita, nel rispetto diquanto disposto all’articolo 21, di quanto sequestrato - ameno che non ritenga di procedere alla sua distruzione,se il bene sequestrato è di scarso valore economico, eprocedendo senz’altro alla sua distruzione se il suddettobene non è, per qualsiasi motivo, commerciabile - edispone l’accantonamento della somma in attesa dellaconclusione del procedimento sanzionatorio.4 bis(17). Qualora sia accertato in via defi nitiva chel’illecito non sussiste - o comunque nelle ipotesi di accoglimentodell’opposizione o di cessazione dell’effi caciadi cui, rispettivamente, ai commi 1 e 3 dell’articolo 19della l. 689/1981 - la somma è messa a disposizionedella persona nei confronti della quale è stato dispostoil sequestro, detratte le eventuali spese di custodia econservazione.4 ter (17). Qualora sia accertato in via defi nitiva chel’illecito sussiste la somma è introitata dal comune aisensi del comma 1.5(18). Abrogato


Art. 25(19)
Sanzioni amministrative


1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo IIdella presente legge si applicano le seguenti sanzioni:a) da Lire 30.000, pari ad Euro 15,49, a Lire 180.000,pari a Euro 92,96, per chi effettua la raccolta dei funghiepigei spontanei senza l’autorizzazione di cui all’articolo2 ovvero con autorizzazione scaduta ovvero nonavendo riportato la data sull’autorizzazione turistica eper chi effettua la raccolta nelle zone di cui all’articolo11 e all’articolo 12 senza averne titolo;b) da Lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000,pari a Euro 15,49, per chi effettua la raccolta dei funghiepigei spontanei senza avere con sè un documento diriconoscimento, copia dell’autorizzazione a fi ni scientifici ovvero la ricevuta del versamento degli importi dicui all’articolo 8 lettere a), b) e c), nonché i documentirichiesti ai soggetti di cui all’articolo 2 comma 1 bis letterac), purché tale documentazione venga esibita entrodieci giorni dalla contestazione all’uffi cio da cui dipendonogli agenti che hanno effettuato l’accertamento;c) da Lire 20.000, pari a Euro 10,33, a Lire 120.000,pari a Euro 61,97 per la raccolta effettuata oltre i limitimassimi consentiti;d) da Lire 50.000 pari ad Euro 25,82 a Lire 300.000,pari a Euro 154,93, per la violazione delle disposizionidi cui all’articolo 9, commi 1 e 2;e) da lire 5.000, pari a Euro 2,58 a Lire 30.000, paria Euro 15,49, per la violazione delle disposizioni di cuiall’articolo 9, comma 3;f) da Lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000,pari a Euro 15,49, per ogni esemplare raccolto di Amanitacaesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorusmarzuolus o Calocybe gambosa (=Tricholoma georgii)con diametro del cappello inferiore a cm 2, di funghi delgruppo Boletus con un cappello di diametro inferiorea cm 4, e comunque con un importo massimo di Lire100.000 pari a Euro 51,64;g) da Lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000, paria Euro 15,49, per la violazione delle disposizioni di cuiall’articolo 13, comma 3;h) da lire 50.000, pari ad Euro 25,82,a Lire 300.000pari a Euro 154,93, per l’esercizio della raccolta nellearee di cui all’articolo 13, comma 4, salvo sanzioni piùsevere eventualmente stabilite dagli organi di gestione;i) da Lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000, paria Euro 15,49, per l’esercizio della raccolta nelle aree dicui all’articolo 13, commi 5 e 6;l) da Lire 50.000, pari ad Euro 25,82, a Lire 300.000,pari a Euro 154,93, per la violazione delle disposizionidi cui all’articolo 13, comma 7;m) da Lire 15.000, pari a Euro 7,75, a Lire 90.000,pari a Euro 46,48 per la violazione dei divieti temporaneidi cui all’articolo 14;n) da Lire 500.000, pari a Euro 258,22 a Lire3.000.000, pari a Euro 1549,37 per la tabellazione diaree di raccolta riservata a fi ni economici o di raccoltaa pagamento, in assenza di regolare autorizzazione e/oper il mancato rispetto delle disposizioni contenute neiregolamenti di gestione.2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 192. Per la violazione delle disposizioni di cui al TitoloIII della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:a) da Lire 250.000, pari a Euro 129,11, a Lire1.500.000, pari a Euro 774,68 per la violazione dellenorme di cui all’articolo 18, e all’articolo 21, commi 1,2, 3, 4 e 5;b) da Lire 100.000, pari a Euro 52,64, a Lire 600.000,pari a Euro 309,87 per la violazione delle disposizioni dicui all’articolo 21, comma 6;c) da Lire 250.000, pari a Euro 129,11, a Lire1.500.000, pari a Euro 774,68 per la violazione delledisposizioni di cui all’articolo 22.


TITOLO V
Norme fi nanziarie e fi nali


Art. 26
Norme fi nanziarie


1. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazionipersonali alla raccolta sono incamerati direttamente daicomuni i quali trattengono il dieci per cento delle sommeintroitate. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni trasferisconoil novanta per cento delle somme riscosse allaRegione che provvede a ripartire l’ottanta per cento allecomunità montane e il venti per cento alle province.2. Dette somme vengono corrisposte per il venticinqueper cento sulla base della superfi cie territoriale eper il restante settantacinque per cento sulla base dellasuperfi cie boscata.3. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazionituristiche sono incamerati dai comuni che le rilasciano.4. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazionivengono impiegati, secondo le fi nalità della presentelegge, per fi nanziare interventi di miglioramento dell’ambientenaturale, per l’attività di vigilanza ed ognialtra attività connessa con l’attuazione della presentelegge.5. Le province e le comunità montane invianoalla Giunta regionale, congiuntamente a quello relativoalle autorizzazioni rilasciate, un riepilogo delle sommeintroitate nell’anno precedente.6. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presentelegge, decorrenti dall’anno 1999, stimati in lire35.000.000, si fa fronte con le disponibilità del Capitolo24170 che viene modifi cato nella declaratoria come segue“INTERVENTI ATTUAZIONE NORMATIVA RELATIVADISCIPLINA RACCOLTA PRODOTTI SOTTOBOSCOE SALVAGUARDIA AMBIENTE NATURALE(l.r. 8 novembre 1982, n. 82 e l.r. 22 marzo 1999, n. 16).7. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presentelegge per gli anni successivi al 1999 sono determinati etrovano copertura con la legge di bilancio.


Art. 27
Norme transitorie


1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presentelegge i direttori generali delle aziende USL istituisconogli Ispettorati micologici.2. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore dellapresente legge tutti gli esercenti devono essere in possessodella autorizzazione prevista all’articolo 21.3. Gli enti di gestione dei parchi, delle riserve naturalie delle aree protette di interesse locale di cui alla l.r.49/1995 adeguano i propri regolamenti alle norme dellapresente legge entro novanta giorni dall’entrata in vigoredella stessa; nel caso in cui tali regolamenti non sianostati adottati e fi no alla loro entrata in vigore la raccoltadei funghi epigei spontanei è disciplinata dalla presentelegge.4. I regolamenti e le ordinanze adottate da province,comunità montane e comuni al fi ne di regolamentare laraccolta dei funghi epigei spontanei cessano di avereeffi cacia al momento dell’entrata in vigore della presentelegge.5. Le autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigeispontanei rilasciate, ai sensi della l.r. 82/1982, dallecomunità montane, dalle province e dai comuni entro ladata di entrata in vigore della presente legge, mantengonola loro validità e sono equiparate, a tutti gli effetti, aquelle corrispondenti previste dalla presente legge; detteautorizzazioni decadono, a tutti gli effetti, trascorsi dodicimesi dall’entrata in vigore della presente legge.6. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presentelegge, i titolari di concessioni rilasciate ai sensi dell’articolo5 della l.r. 64/1976 e successive modifi cazioni,possono richiedere l’autorizzazione alla costituzione diaree di raccolta riservata a fi ni economici o di raccoltaa pagamento anche in deroga alle percentuali stabiliteall’articolo 15.


Art. 28
Modifiche ed abrogazioni


1. Nella rubrica del titolo III della l.r. 82/1982 sonoabrogate le parole “ed ai funghi”.2. All’articolo 10, lettera a), della l.r. 82/1982 sonoabrogate le parole “i funghi epigei, siano o no essi commestibili”.20 2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 103. All’articolo 11, quarto comma, della l.r. 82/1982sono abrogate le parole “e dei funghi”.4. All’articolo 23, secondo comma, della l.r. 82/1982sono abrogate le parole “e a chi pone in vendita o commerciafunghi con caratteristiche di cui all’articolo 17III comma”.5. Sono abrogati gli articoli 16, 17 e 24 della l.r.82/1982.


Art. 29
Norma fi nale


1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla legge
352/1993 ed al d.p.r. 376/1995.

NOTE

1) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.1.
2) Comma inserito con l.r. 68/1999, art.1.
3) Articolo così sostituito con l.r. 68/1999, art.2.
4) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.3.
5) Comma inserito con l.r. 68/1999, art.3.
6) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.4.
7) Comma inserito con l.r. 68/1999, art.4.
8) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.5.
9) Comma aggiunto con l.r. 68/1999, art.5.
10) Comma aggiunto con l.r. 68/1999, art.6.
11) Comma aggiunto con l.r. 68/1999, art.7.
12) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.8.
13) Comma aggiunto con l.r. 68/1999, art.9.
14) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.10.
15) Articolo così sostituito con l.r. 68/1999, art.11.
16) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.12.
17) Comma inserito con l.r. 68/1999, art.12.
18) Comma abrogato con l.r. 68/1999, art.13.
19) Articolo così sostituito con l.r. 68/1999, art.13.
20) Comma così sostituito con l.r. 81/2000, art.17.
21) Comma così sostituito con l.r. 23/2007, art. 1.
22) Comma inserito con l.r. 23/2007, art. 2.
23) Comma così sostituito con l.r. 23/2007, art. 2.
24) Articolo inserito con l.r. 23/2007, art. 3.

Testo coordinato della legge regionale 22 marzo
1999, n. 16. Raccolta e commercio dei funghi epigei
spontanei
INDICE
TITOLO I
Finalità
Articolo 1 - Finalità
TITOLO II
Raccolta dei funghi
Articolo 2 - Autorizzazione alla raccolta
Articolo 3 - Raccolta nelle aree protette
Articolo 4 - Raccolta nei territori montani
Articolo 5 - Autorizzazione personale
Articolo 6 - Autorizzazione turistica
Articolo 7 - Autorizzazione per fi ni scientifi ci
Articolo 8 - Importi delle autorizzazioni
Articolo 9 - Modalità di raccolta
Articolo 10 - Convenzioni con gli Enti locali delle
regioni confi nanti
Articolo 11 - Raccolta riservata
Articolo 12 - Raccolta a pagamento
Articolo 13 Divieti
Articolo 14 - Ulteriori divieti
Articolo 15 - Regolamenti locali
Articolo 16 - Dati informativi sulle autorizzazioni
Articolo 17 - Informazione
TITOLO III
Commercializzazione dei funghi
Articolo 18 - Requisiti e condizioni per la commercializzazione
Articolo 19 - Ispettorati micologici
Articolo 20 - Idoneità alla identifi cazione dei funghi
Articolo 21 - Autorizzazione al commercio dei funghi
epigei spontanei
Articolo 21 bis - Lavorazione e confezionamento dei
funghi epigei spontanei
Articolo 22 - Somministrazione e preparazione di
alimenti a base di funghi
TITOLO IV
Vigilanza
Articolo 23 - Accertamento delle infrazioni
Articolo 24 - Procedimento sanzionatorio
Articolo 25 - Sanzioni amministrative
TITOLO V
Norme fi nanziarie e fi nali
Articolo 26 - Norme fi nanziarie
Articolo 27 - Norme transitorie
Articolo 28 - Modifi che ed abrogazioni
Articolo 29 - Norma fi nale
TITOLO I
Finalità
Art. 1
Finalità
1. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352
“Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione
dei funghi epigei freschi e conservati”, nonché
dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle
aree protette” e dalla legge regionale 11 aprile 1995, n.
49 “Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette
di interesse locale”, disciplina la raccolta e la commercializzazione
dei funghi epigei spontanei e promuove le
opportune iniziative per la loro tutela, la loro conservazione
e riproducibilità e per l’informazione dei cittadini.
2. La disciplina di cui alla presente legge tiene conto
del particolare ruolo delle comunità montane nella
materia ivi trattata, secondo i principi di cui alla legge
31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone
montane”.
TITOLO II
Raccolta dei funghi
Art. 2
Autorizzazione alla raccolta
1.(1) La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio
regionale, non compreso nelle aree di cui alla Legge
6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette
ed alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 “Norme sui
parchi, le riserve e le aree naturali protette”, nelle quali
è regolamentata dai rispettivi organismi di gestione, è
consentita previa autorizzazione, nel rispetto delle specie,
tempi e quantità di cui alla presente legge.
1 bis(2). Non è soggetta ad autorizzazione, fermo
restando il rispetto delle norme di cui all’articolo 9 e
all’articolo 13:
a) la raccolta, da parte dei titolari di diritti personali
o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi e senza
limiti di quantità;
b) la raccolta nel territorio del comune di residenza
con i limiti di quantità previsti dall’articolo 4;
c) la raccolta in tutto il territorio del comune da
12 2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10
parte di soggetti non residenti, purché proprietari di
territori boscati con superfi cie pari o superiore a cinque
ettari situati nel comune stesso e che consentano, sugli
stessi fondi, il libero accesso agli altri raccoglitori. In
tal caso si applicano i limiti di quantità previsti per i
residenti dall’articolo 4.
2. I tipi di autorizzazione sono:
a) personale;
b) turistica;
c) a fi ni scientifi ci.
3.(1) L’autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del
comma 2 e’ sostituita dalla ricevuta relativa al versamento
al comune competente degli importi di cui all’articolo
8, che costituisce denuncia di inizio dell’attività in
forza dell’indicazione delle generalità, del luogo e della
data di nascita, della residenza del raccoglitore, nonché
della causale del versamento.
3 bis(2). Nel caso di minore che ha compiuto i quattordici
anni, il versamento è effettuato dall’esercente la
potestà genitoriale e contiene, nella causale, l’indicazione
delle generalità del minore stesso.
3 ter(2). Nel testo della presente legge, ove ricorrono
i termini autorizzazione personale e autorizzazione turistica,
si intende la denuncia di inizio dell’attività, come
disciplinata dal comma 3.
Art. 3
Raccolta nelle aree protette
1. I regolamenti delle aree di cui alla l. 394/1991 ed
alla l.r. 49/1995, nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 9 ed all’articolo 13, possono stabilire limiti
quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per
specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a
quelli di cui alla presente legge.
2. Gli enti di gestione, sentiti i comuni e le comunità
montane, anche di altre regioni, i cui territori risultano
inclusi, tutti o in parte, nei limiti delle aree di cui al
comma 1, adottano appositi regolamenti volti a favorire
la raccolta dei funghi da parte dei cittadini residenti nei
comuni stessi.
Art. 4(3)
Limiti di raccolta per i residenti
1. Nei territori classifi cati montani, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 11, è consentita ai residenti la
raccolta di funghi epigei spontanei per una quantità
giornaliera di sei chilogrammi.
2. Nel territorio di tutti gli altri comuni, è consentita
ai residenti la raccolta per una quantità massima giornaliera
di tre chilogrammi.
Art. 5
Autorizzazione personale
1(4). L’autorizzazione personale è rilasciata dal comune
ai residenti che hanno compiuto quattordici anni.
1 bis(5). I minori di anni quattordici possono effettuare
la raccolta solo se accompagnati da persona
maggiorenne munita di autorizzazione. I funghi raccolti
dai minori di anni quattordici concorrono a formare il
quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare
dell’autorizzazione.
2(4). L’autorizzazione personale è valida per un
periodo di sei mesi, un anno o tre anni dalla data del
rilascio, su tutto il territorio regionale.
3. L’autorizzazione consente la raccolta dei funghi
epigei spontanei per una quantità giornaliera massima di
tre chilogrammi.
Art. 6
Autorizzazione turistica
1(6). L’autorizzazione turistica è rilasciata dal comune
e da soggetti diversi individuati dal comune stesso, a
chi ha compiuto quattordici anni.
1 bis(7). I minori di anni quattordici possono effettuare
la raccolta solo se accompagnati da persona
maggiorenne munita di autorizzazione. I funghi raccolti
dai minori di anni quattordici concorrono a formare il
quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare
dell’autorizzazione.
2(6). L’autorizzazione turistica è valida, limitatamente
al territorio del comune di rilascio e a quello dei comuni
confi nanti, per un giorno o per sette giorni, anche non
consecutivi, fruibili a scelta del titolare entro l’anno
solare di rilascio. Le date dei giorni prescelti sono
annotate sulla ricevuta del versamento degli importi di
cui all’articolo 8, da parte del titolare, prima dell’inizio
della raccolta.
3. L’autorizzazione turistica consente la raccolta dei
funghi epigei spontanei per una quantità massima giornaliera
di tre chilogrammi.
4. I comuni, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, provvedono ad individuare i
soggetti di cui al comma 1.
Art. 7
Autorizzazione per fi ni scientifi ci
1. L’autorizzazione per fi ni scientifi ci è rilasciata,
2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 13
dietro formale richiesta, dalla Regione e, per i territori di
loro competenza, dagli enti gestori dei parchi nazionali e
regionali, a soggetti, privati o pubblici, aventi tra i propri
scopi la ricerca scientifi ca, lo studio è la sperimentazione
nel settore agro-forestale e/o micologico.
2. La richiesta deve specifi care gli obiettivi e la
durata della ricerca, l’ambito territoriale interessato, il
personale addetto, le specie, le quantità ed il periodo
della raccolta. Tali elementi devono risultare nell’autorizzazione.
Art. 8
Importi delle autorizzazioni
1(8). L’importo delle autorizzazioni per la raccolta dei
funghi epigei spontanei, ad eccezione di quelle per fi ni
scientifi ci che sono gratuite, è determinato in:
a) Lire 25.000, pari a Euro 12,91
per le autorizzazioni personali semestrali;
b) Lire 50.000, pari a Euro 25,82
per le autorizzazioni personali annuali;
c) Lire 120.000, pari a Euro 61.97
per le autorizzazioni personali triennali;
d) Lire 7.000, pari a Euro 3,62
per le autorizzazioni turistiche giornaliere;
e) Lire 25.000, pari a Euro 12,91
per le autorizzazioni turistiche plurigiornaliere.
2. Gli importi delle autorizzazioni personali sono
ridotti del cinquanta per cento per i residenti nei territori
classifi cati montani.
2 bis(9). Gli importi delle autorizzazioni, sia personali
che turistiche, sono ridotti del cinquanta per cento per i
minori che hanno compiuto i quattordici anni in possesso
dell’attestato di frequenza ai corsi di cui all’articolo
17.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
con atto deliberativo, può modifi care gli importi di cui
al comma 1.
Art. 9
Modalità di raccolta
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita
nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia
consentito l’accesso e non sia, in alcun modo, riservata la
raccolta dei funghi stessi. Può essere esercitata solo nelle
ore diurne, da un’ora prima del sorgere del sole fi no ad
un’ora dopo il tramonto.
2. Nella raccolta è vietato l’uso di rastrelli, uncini o
altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero
del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della
vegetazione.
3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori
rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione
delle spore. È vietato l’uso di sacchetti o buste in
plastica.
4. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in
un solo cespo di funghi concresciuti, i limiti giornalieri
di cui alla presente legge possono essere superati.
Art. 10
Convenzioni con enti locali delle regioni confi nanti
1. Le comunità montane il cui territorio confi ni con
quello di altre regioni possono sottoscrivere, con gli enti
confi nanti delle altre regioni, apposite convenzioni volte
a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione
dei funghi da parte dei cittadini residenti nei
rispettivi territori.
Art. 11
Raccolta riservata
1. I coltivatori diretti a qualunque titolo e tutti coloro
che hanno in gestione propria l’uso del bosco, compresi
gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive,
nonché i soci di cooperative agricolo-forestali, residenti
nei territori classifi cati montani ed in possesso dell’attestato
di idoneità al riconoscimento delle specie fungine
di cui all’articolo 20, possono chiedere alla provincia o
alla comunità montana, l’autorizzazione alla costituzione
di aree, delimitate da apposite tabelle, nelle quali è a
loro riservata, in via esclusiva, nel rispetto delle norme
di cui all’articolo 9 e all’articolo 13 e senza limitazioni
quantitative, la raccolta a fi ni economici, secondo quanto
disposto dai regolamenti locali cui all’articolo 15. La
richiesta può interessare terreni del patrimonio agricoloforestale
regionale in concessione ai sensi dell’articolo 5
della legge regionale 4 settembre 1976, n. 64 “Disciplina
del patrimonio agricolo-forestale regionale. Programmazione
e delega delle funzioni in materia e successive
modifi cazioni”.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da un
piano di condizione atto a garantire la protezione e la
capacità di autorigenerazione dell’ecosistema.
2 bis(10). Le province o le comunità montane provvedono,
entro sessanta giorni, sulla richiesta di autorizzazione
alla costituzione di aree riservate alla raccolta a
fi ni economici.
3. L’autorizzazione alla costituzione di aree di raccolta
riservata ha validità di cinque anni e può essere
rinnovata dietro richiesta da inviarsi almeno sei mesi
prima della sua scadenza.
14 2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10
4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo decadono
per il venir meno dei requisiti e delle condizioni in
base alle quali sono state rilasciate.
5. In caso di violazione delle disposizioni contenute
nei regolamenti locali di cui all’articolo 15, l’autorizzazione
viene ritirata e al titolare non potrà essere, rilasciata
una nuova autorizzazione, per gli stessi o per altri
terreni, prima che siano trascorsi tre anni dall’adozione
del provvedimento di ritiro.
Art. 12
Raccolta a pagamento
1. I coltivatori diretti, gli utenti dei beni di uso civico
e di proprietà collettive, i soci di cooperative agricoloforestali
ed i soggetti di cui alla legge regionale 22 aprile
1998, n. 23 “Misure di aiuto per favorire l’accesso dei
giovani alle attività agricole, di servizio per l’agricoltura
e di sviluppo al territorio rurale” possono chiedere in
concessione, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 64/1976
e successive modifi cazioni, terreni del patrimonio agricolo-
forestale regionale per la realizzazione di aree di
raccolta a pagamento, delimitate, a spese dei richiedenti,
da apposite tabelle.
1 bis(11). Le comunità montane ed i comuni delegati
alla gestione del patrimonio agricolo-forestale della
Regione provvedono, entro sessanta giorni, sulla richiesta
in concessione di cui al comma 1.
2. Le aree richieste in concessione devono far parte
di un unico corpo, devono avere superfi cie complessiva
pari o superiore a 50 ettari e devono essere ricomprese
nell’ambito della percentuale di territorio prevista dai
regolamenti di cui all’articolo 15.
3. Aree di raccolta a pagamento possono essere
istituite anche su fondi privati; di tale istituzione è data
comunicazione alla provincia o alla comunità montana
territorialmente competente.
4. La raccolta dei funghi nelle aree di raccolta a pagamento
di cui al presente articolo non è soggetta alle autorizzazioni
di cui all’articolo 2 e deve svolgersi nel rispetto
delle norme di cui all’articolo 9 e all’articolo 13.
5. Le autorizzazioni alla costituzione di aree di raccolta
a pagamento sono soggette alle norme di cui all’articolo
11, commi 2, 3, 4 e 5.
Art. 13
Divieti
1(12). Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in
cui almeno un individuo supera le dimensioni minime
sottoindicate è vietata la raccolta e commercializzazione,
per le specie di seguito elencate, di esemplari con
dimensione minima del cappello inferiore a:
a) cm 4 per il gruppo Boletus;
b) cm 2 per l’Hygrophorus marzuolus (dormiente) e
per la Calocybe gambosa (=Tricholoma georgii) (prugnolo).
2. È vietata la raccolta e commercializzazione dell’Amanita
cesarea allo stato di ovolo chiuso, cioè con le
lamelle non visibili e non esposte all’aria.
3. È vietata la distruzione o il danneggiamento dei
carpofori fungini di qualsiasi specie.
4. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree, specifi catamente individuate e tabellate
dai relativi organismi di gestione, ricadenti in parchi
nazionali, in parchi regionali, in riserve naturali e in oasi
di protezione;
c) in altre aree, adeguatamente tabellate, di particolare
valore naturalistico e scientifi co, individuate dalla
Regione, dalle province, dalle comunità montane e nelle
aree specifi catamente interdette dagli stessi Enti per
motivi selvicolturali;
d) dal 1 aprile al 31 agosto, su specifi ca segnalazione
dei soggetti gestori attuata con idonee tabellazioni, nelle
zone di ripopolamento e cattura dei centri di produzione
della selvaggina e delle aziende faunistico-venatorie.
5. La raccolta è inoltre vietata nei giardini e nei terreni
di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti
agli immobili stessi, salvo che ai proprietari o possessori.
La pertinenza degli immobili ad uso abitativo, ove non
evidente, è stabilita nella misura massima di metri cento
dagli stessi.
6. La raccolta è infi ne vietata: nelle aree a verde pubblico,
per una distanza di metri venti dal margine della
carreggiata delle strade classifi cate ai sensi dell’articolo
2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo
codice della strada” con l’eccezione delle strade vicinali
ed altresì nelle aree a discarica, ancorchè dismesse, e
nelle aree industriali.
7. Nelle aree boscate è vietato rimuovere e asportare
la lettiera e lo strato umifero del terreno, fatte salve le
esigenze di coltura, di regolamentazione delle acque, di
costruzione e manutenzione delle strade e di altre opere
autorizzate e fermo restando l’obbligo di ripristino dello
stato dei luoghi.
Art. 14
Ulteriori divieti
1. Per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, anche a
2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 15
causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale
può vietare, con provvedimento motivato, la raccolta di
funghi epigei spontanei in aree circoscritte e per periodi
defi niti e continui, sentito il parere o su richiesta delle
province, delle comunità montane e dei comuni competenti
per territorio.
2. Con le stesse modalità la Giunta regionale può
inoltre disporre il divieto di raccolta per specie defi nite,
rare o a rischio di estinzione.
Art. 15
Regolamenti locali
1. Al fi ne di salvaguardare le risorse del territorio le
province e, per i territori di loro competenza, le comunità
montane, sentiti i comuni e le organizzazioni professionali
agricole, predispongono, entro centoventi giorni
dalla entrata in vigore della presente legge, appositi
regolamenti.
2. I regolamenti:
a) defi niscono i programmi per il miglioramento e la
salvaguardia dell’ambiente naturale, ne stabiliscono le
modalità di attuazione e gli ambiti territoriali di applicazione
con particolare riguardo alle aree costituite ai sensi
dell’articolo 11 e dell’articolo 12;
b) defi niscono, nel limite complessivo del quindici
per cento della superfi cie del patrimonio agricolo-forestale
regionale di competenza, le superfi ci massime
complessive che possono essere oggetto di concessioni
per la costituzione di aree per la raccolta riservata a fi ni
economici e la raccolta a pagamento;
c) stabiliscono le modalità di tabellazione e di gestione
delle aree di raccolta a pagamento istituite sui terreni
del patrimonio agricolo forestale dati in concessione e
delle aree di raccolta riservata di cui agli articoli 11 e 12.
3. I regolamenti di cui al comma 1 sono inviati alla
Giunta regionale perchè vengano pubblicati sul Bollettino
uffi ciale della Regione Toscana. Le province e le
comunità montane provvedono alla più ampia pubblicizzazione
dei regolamenti con le modalità di cui all’articolo
17, comma 1, della presente legge.
Art. 16
Dati informativi sulle autorizzazioni
1. Al fi ne di consentire una migliore gestione della
risorsa, anche in funzione del governo del territorio, i
comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno inviano alle
province e alle comunità montane rispettivamente competenti
per territorio, il riepilogo delle autorizzazioni
rilasciate nel corso dell’anno precedente. Le province e
le comunità montane inviano tali riepiloghi alla Giunta
regionale entro la fi ne di marzo di ogni anno.
Art. 17
Informazione
1. La Regione, le province, le comunità montane, i
comuni, gli enti di gestione dei parchi e gli Ispettorati
micologici di cui all’articolo 19, con la collaborazione
delle associazioni micologiche, cooperano al fi ne di
garantire la massima informazione ai cittadini sulla
normativa e sulla regolamentazione della raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei, sulle sedi di
rilascio delle autorizzazioni anche attraverso inserzioni
sulla stampa locale e nazionale, annunci radiotelevisivi,
manifesti e opuscoli.
2. La Regione Toscana promuove l’informazione dei
raccoglitori anche attraverso pubblicazioni riguardanti
gli aspetti normativi, igienico-tossicologici e la tutela
dell’ambiente in rapporto allo sviluppo dei funghi epigei.
2 bis(13). Le province, le comunità montane ed i comuni,
con la collaborazione degli Ispettorati micologici
e delle associazioni micologiche, possono organizzare
corsi di informazione ed educazione dei raccoglitori. Ai
partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza.
TITOLO III
Commercializzazione dei funghi
Art. 18
Requisiti e condizioni per la commercializzazione
1. I funghi epigei spontanei freschi, per essere posti
in commercio, devono essere:
a) suddivisi per specie;
b) contenuti in cassette od altri imballaggi tali da
consentite una suffi ciente aerazione;
c) disposti in singolo strato e non pressati;
d) integri, al fi ne di conservare tutte le caratteristiche
morfologiche che ne consentono la sicura determinazione
della specie;
e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non
invasi da muffe e parassiti;
2. È ammessa esclusivamente la vendita di funghi
epigei spontanei freschi inclusi nell’elenco delle specie
di cui all’allegato 1 del decreto Presidente della Repubblica
14 luglio 1995, n. 376 “Regolamento concernente
la disciplina della raccolta e della commercializzazione
dei funghi epigei freschi e conservati” e successive
modifi cazione ed integrazioni, o appartenenti ad altre
specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione
in ambito locale dalla Giunta regionale
con apposito atto deliberativo, ai sensi dell’articolo 4,
comma 2, del citato decreto.
16 2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10
Art. 19
Ispettorati micologici
1. Ciascuna azienda USL, all’interno del Dipartimento
della prevenzione, istituisce un unico Ispettorato
micologico che si articola in uno o più centri di controllo
micologico pubblico a livello aziendale.
2. Le aziende USL provvedono allo svolgimento dei
compiti di cui al comma 5 con proprio personale e senza
aggravio di spesa per il loro bilancio.
3. Il personale di cui al comma 2, per svolgere le
funzioni previste dal comma 5, deve essere in possesso
dell’attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto
Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 “Regolamento
concernente criteri e modalità per il rilascio
dell’attestato di micologo”.
4. La azienda USL rilascia apposito tesserino di riconoscimento
ai micologi degli Ispettorati.
5. I compiti dell’Ispettorato micologico sono i
seguenti:
a) rilascio delle certifi cazioni previste dall’articolo 3
del d.p.r. 376/1995;
b) organizzazione dei corsi, a frequenza facoltativa,
per la preparazione all’esame per il conseguimento dell’attestato
di idoneità alla identifi cazione delle specie
fungine di cui al successivo articolo 20; le modalità ed i
programmi per l’organizzazione di tali corsi sono defi niti
dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo;
c) svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati
di idoneità alla identifi cazione delle specie fungine;
d) consulenza micologica gratuita alla cittadinanza
per il riconoscimento dei funghi raccolti, ai fi ni della
commestibilità, secondo modalità stabilite dall’Ispettorato;
e) certifi cazioni a pagamento con tariffario regionale,
rilasciate su richiesta, a scopo commerciale, sulle
quali viene identifi cata la specie fungina e la relativa
commestibilità, con le modalità stabilite dalla Giunta
regionale con apposito atto deliberativo;
f)(21) collaborazione con le strutture sanitarie per
la consulenza relativa all’individuazione di specie fungine
in caso di intossicazione da funghi. A tal fi ne la
Giunta regionale emana direttive alle aziende USL per
l’organizzazione, in particolari periodi dell’anno e per
particolari aree territoriali strettamente connessi alla
raccolta dei funghi, di servizi di continuità assistenziale
in ordine all’attività di consulenza per le intossicazioni.
Art. 20
Idoneità alla identifi cazione dei funghi
1. L’attestato di idoneità alla identifi cazione delle
specie fungine di cui al comma 2 dell’articolo 2 del d.p.r.
376/1995 è rilasciato ai maggiorenni dall’azienda USL
in cui è ubicato il comune di residenza del richiedente.
In detto attestato, che è rilasciato, secondo le modalità
previste con apposito atto della Giunta regionale, sono
elencati i generi e/o le specie di funghi epigei spontanei
per le quali è concessa l’idoneità.
2. Ai fi ni del rilascio dell’attestato i direttori generali
delle aziende USL nominano apposite commissioni esaminatrici
formate da:
a) due micologi segnalati dall’Ispettorato micologico
dell’azienda USL di cui uno con funzioni di presidente;
b) un operatore di vigilanza dell’azienda USL;
c) un dipendente dell’azienda USL con funzioni di
segretario.
3. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo
non può sostenere un ulteriore esame prima che siano
trascorsi sei mesi e comunque solo dopo aver frequentato
uno dei corsi organizzati dall’azienda USL.
Art. 21
Autorizzazione al commercio dei funghi
epigei spontanei
1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi,
o secchi sfusi appartenenti alla specie Boletus edulis,
compresa quella effettuata dai titolari delle autorizzazioni
di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59 “Norme per la
vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli
da parte degli agricoltori produttori diretti”, è soggetta a
specifi ca autorizzazione comunale secondo quanto previsto
dal d.p.r. 376/1995.
2. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi
destinati al dettaglio è consentita previa certifi cazione
di avvenuto controllo ai sensi dell’articolo 3 dello stesso
d.p.r. 376/1995 da parte dell’Ispettorato micologico dell’azienda
USL, che verifi ca a sondaggio, con le modalità
indicate dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo,
da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge.
2 bis(22). La vendita dei funghi epigei spontanei
freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa
certifi cazione di avvenuto riconoscimento e di accertata
commestibilità, da parte dei micologi in possesso dell’attestato
ai sensi del decreto del Ministro della sanità
29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente
criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo),
e iscritti nell’apposito registro nazionale.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al
titolare dell’attività, e in essa deve essere specifi cato il
nome della persona o delle persone in possesso dell’atte2.5.2007
- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 17
stato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine,
di cui all’articolo 20, o dell’attestato di micologo di cui
al d.m. 686/1996.
4. L’autorizzazione al commercio ha validità fi nchè
almeno uno dei soggetti in possesso dell’idoneità di cui
al comma precedente, o dell’attestato di micologo di cui
al d.m. 686/1996 e in essa indicati, continua ad esercitare
tale attività; la cessazione dell’attività ed ogni altra
variazione devono essere comunicate, a cura del titolare
ed entro trenta giorni, al comune competente.
5(23). La vendita dei funghi epigei spontanei freschi
in confezioni singole non manomissibili, è consentita
previo riconoscimento da parte dei micologi in possesso
dell’attestato ai sensi del d.m. sanità 686/1996 e iscritti
nell’apposito registro nazionale, che accertano la
commestibilità dei funghi e certifi cano singolarmente le
confezioni che devono riportare in etichetta gli estremi
di tale certifi cazione. Gli esercizi che commercializzano
esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili,
singolarmente certifi cati da un micologo, e che rechino
in etichetta il riferimento a tale certifi cazione, non
necessitano dell’autorizzazione di cui al comma 1. Non
è ammesso il frazionamento di tali confezioni.
6(14). Il commercio dei funghi epigei spontanei può
effettuarsi su aree private in sede fi ssa o su aree pubbliche,
esclusa in quest’ultima ipotesi la forma itinerante.
7. Le modalità di presentazione delle domande dirette
ad ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1 sono
defi nite con apposito atto, da adottare entro centottanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dalla
Giunta regionale.
8. Al fi ne di consentire una più effi cace funzione
di vigilanza, i comuni, entro il 31 marzo di ogni anno,
inviano al Dipartimento della prevenzione dell’azienda
USL territorialmente competente, l’elenco aggiornato
delle autorizzazioni rilasciate nell’anno precedente.
“Art. 21 bis(24)
Lavorazione e confezionamento dei funghi
epigei spontanei
1. L’attività di lavorazione e confezionamento di
funghi epigei spontanei freschi, secchi o altrimenti conservati
destinati al consumo è consentita sotto il diretto
controllo da parte dei micologi in possesso dell’attestato
ai sensi del d.m. sanità 686/1996 e iscritti nell’apposito
registro nazionale, che effettuano il riconoscimento delle
specie fungine lavorate e/o confezionate.
2. Gli operatori delle imprese alimentari che effettuano
le attività di lavorazione e confezionamento di funghi
epigei spontanei freschi, secchi o altrimenti conservati
devono assicurare che i micologi sotto il cui controllo
avviene il riconoscimento delle specie fungine lavorate
e/o confezionate:
a) siano in possesso dell’attestato ai sensi del d.m.
sanità 686/1996 e regolarmente iscritti nell’apposito
registro nazionale;
b) abbiano assolto all’impegno dell’aggiornamento
formativo in materia d’igiene alimentare, tramite la
partecipazione a corsi formativi o di addestramento
fi nalizzati al controllo micologico.
Art. 22
Somministrazione e preparazione di alimenti
a base di funghi
1. Per la preparazione di alimenti con funghi epigei
freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati,
gli esercizi di somministrazione e preparazione dei
medesimi utilizzano esclusivamente le specie indicate
negli allegati del d.p.r. 376/1995 e successive modifi che
ed integrazioni.
2. Gli esercizi di cui al precedente comma, il cui
titolare, o suo delegato, non sia in possesso dell’attestato
di idoneità alla identifi cazione delle specie fungine di cui
all’articolo 20, o dell’attestato di micologo di cui al d.m.
686/1996, devono approvvigionarsi esclusivamente da
ditte autorizzate ai sensi dell’articolo 21 della presente
legge o comunque utilizzare prodotti certifi cati da un
micologo di cui al d.m. 686/1996.
TITOLO IV
Vigilanza
Art. 23(15)
Accertamento delle infrazioni
1. Sono incaricati dell’accertamento e della contestazione
delle infrazioni alla presente legge, secondo le
norme vigenti e le rispettive competenze, gli appartenenti
al Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofi sticazioni
e sanità dell’Arma dei carabinieri, gli organi di polizia
amministrativa provinciale, gli organi di polizia urbana
e rurale, gli organi di vigilanza e ispezione delle aziende
USL, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, il
personale in possesso della qualifi ca di agente di polizia
giudiziaria, le guardie ambientali volontarie, nonché,
limitatamente alle aree di raccolta riservata di cui
all’articolo 11 e alle aree di raccolta a pagamento di cui
all’articolo 12, le guardie private riconosciute ai sensi
del TU delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Fermi restando i poteri di accertamento previsti
dall’articolo 13, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689 “Modifi che al sistema penale”, i soggetti
18 2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10
incaricati dell’accertamento delle infrazioni alla presente
legge possono chiedere l’esibizione di un documento
idoneo a dimostrare l’identità e di copia dell’autorizzazione
a fi ni scientifi ci o della ricevuta del versamento
degli importi di cui all’articolo 8, nonché, ai soggetti di
cui all’articolo 2, comma 1 bis, lettera c), l’esibizione
di idoneo documento comprovante la proprietà o della
dichiarazione sostitutiva di certifi cazione.
Art. 24
Procedimento sanzionatorio
1(20). Il comune nel cui territorio è stata commessa
l’infrazione è competente all’applicazione delle sanzioni
previste dalla presente legge.
2. Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni
si osservano le disposizioni della l. 689/1981 e
della legge regionale 12 novembre 1993 n. 85 “Disposizioni
per l’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie”.
3. Gli agenti incaricati della vigilanza procedono al
sequestro dei funghi epigei spontanei detenuti in violazione
delle disposizioni della presente legge.
4(16). Il comune provvede alla vendita, nel rispetto di
quanto disposto all’articolo 21, di quanto sequestrato - a
meno che non ritenga di procedere alla sua distruzione,
se il bene sequestrato è di scarso valore economico, e
procedendo senz’altro alla sua distruzione se il suddetto
bene non è, per qualsiasi motivo, commerciabile - e
dispone l’accantonamento della somma in attesa della
conclusione del procedimento sanzionatorio.
4 bis(17). Qualora sia accertato in via defi nitiva che
l’illecito non sussiste - o comunque nelle ipotesi di accoglimento
dell’opposizione o di cessazione dell’effi cacia
di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 3 dell’articolo 19
della l. 689/1981 - la somma è messa a disposizione
della persona nei confronti della quale è stato disposto
il sequestro, detratte le eventuali spese di custodia e
conservazione.
4 ter (17). Qualora sia accertato in via defi nitiva che
l’illecito sussiste la somma è introitata dal comune ai
sensi del comma 1.
5(18). Abrogato
Art. 25(19)
Sanzioni amministrative
1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II
della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) da Lire 30.000, pari ad Euro 15,49, a Lire 180.000,
pari a Euro 92,96, per chi effettua la raccolta dei funghi
epigei spontanei senza l’autorizzazione di cui all’articolo
2 ovvero con autorizzazione scaduta ovvero non
avendo riportato la data sull’autorizzazione turistica e
per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all’articolo
11 e all’articolo 12 senza averne titolo;
b) da Lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000,
pari a Euro 15,49, per chi effettua la raccolta dei funghi
epigei spontanei senza avere con sè un documento di
riconoscimento, copia dell’autorizzazione a fi ni scientifi
ci ovvero la ricevuta del versamento degli importi di
cui all’articolo 8 lettere a), b) e c), nonché i documenti
richiesti ai soggetti di cui all’articolo 2 comma 1 bis lettera
c), purché tale documentazione venga esibita entro
dieci giorni dalla contestazione all’uffi cio da cui dipendono
gli agenti che hanno effettuato l’accertamento;
c) da Lire 20.000, pari a Euro 10,33, a Lire 120.000,
pari a Euro 61,97 per la raccolta effettuata oltre i limiti
massimi consentiti;
d) da Lire 50.000 pari ad Euro 25,82 a Lire 300.000,
pari a Euro 154,93, per la violazione delle disposizioni
di cui all’articolo 9, commi 1 e 2;
e) da lire 5.000, pari a Euro 2,58 a Lire 30.000, pari
a Euro 15,49, per la violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 9, comma 3;
f) da Lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000,
pari a Euro 15,49, per ogni esemplare raccolto di Amanita
caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus
marzuolus o Calocybe gambosa (=Tricholoma georgii)
con diametro del cappello inferiore a cm 2, di funghi del
gruppo Boletus con un cappello di diametro inferiore
a cm 4, e comunque con un importo massimo di Lire
100.000 pari a Euro 51,64;
g) da Lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000, pari
a Euro 15,49, per la violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 13, comma 3;
h) da lire 50.000, pari ad Euro 25,82,a Lire 300.000
pari a Euro 154,93, per l’esercizio della raccolta nelle
aree di cui all’articolo 13, comma 4, salvo sanzioni più
severe eventualmente stabilite dagli organi di gestione;
i) da Lire 5.000, pari a Euro 2,58, a Lire 30.000, pari
a Euro 15,49, per l’esercizio della raccolta nelle aree di
cui all’articolo 13, commi 5 e 6;
l) da Lire 50.000, pari ad Euro 25,82, a Lire 300.000,
pari a Euro 154,93, per la violazione delle disposizioni
di cui all’articolo 13, comma 7;
m) da Lire 15.000, pari a Euro 7,75, a Lire 90.000,
pari a Euro 46,48 per la violazione dei divieti temporanei
di cui all’articolo 14;
n) da Lire 500.000, pari a Euro 258,22 a Lire
3.000.000, pari a Euro 1549,37 per la tabellazione di
aree di raccolta riservata a fi ni economici o di raccolta
a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione e/o
per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei
regolamenti di gestione.
2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 19
2. Per la violazione delle disposizioni di cui al Titolo
III della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) da Lire 250.000, pari a Euro 129,11, a Lire
1.500.000, pari a Euro 774,68 per la violazione delle
norme di cui all’articolo 18, e all’articolo 21, commi 1,
2, 3, 4 e 5;
b) da Lire 100.000, pari a Euro 52,64, a Lire 600.000,
pari a Euro 309,87 per la violazione delle disposizioni di
cui all’articolo 21, comma 6;
c) da Lire 250.000, pari a Euro 129,11, a Lire
1.500.000, pari a Euro 774,68 per la violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 22.
TITOLO V
Norme fi nanziarie e fi nali
Art. 26
Norme fi nanziarie
1. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni
personali alla raccolta sono incamerati direttamente dai
comuni i quali trattengono il dieci per cento delle somme
introitate. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni trasferiscono
il novanta per cento delle somme riscosse alla
Regione che provvede a ripartire l’ottanta per cento alle
comunità montane e il venti per cento alle province.
2. Dette somme vengono corrisposte per il venticinque
per cento sulla base della superfi cie territoriale e
per il restante settantacinque per cento sulla base della
superfi cie boscata.
3. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni
turistiche sono incamerati dai comuni che le rilasciano.
4. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni
vengono impiegati, secondo le fi nalità della presente
legge, per fi nanziare interventi di miglioramento dell’ambiente
naturale, per l’attività di vigilanza ed ogni
altra attività connessa con l’attuazione della presente
legge.
5. Le province e le comunità montane inviano
alla Giunta regionale, congiuntamente a quello relativo
alle autorizzazioni rilasciate, un riepilogo delle somme
introitate nell’anno precedente.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente
legge, decorrenti dall’anno 1999, stimati in lire
35.000.000, si fa fronte con le disponibilità del Capitolo
24170 che viene modifi cato nella declaratoria come segue
“INTERVENTI ATTUAZIONE NORMATIVA RELATIVA
DISCIPLINA RACCOLTA PRODOTTI SOTTOBOSCO
E SALVAGUARDIA AMBIENTE NATURALE
(l.r. 8 novembre 1982, n. 82 e l.r. 22 marzo 1999, n. 16).
7. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge per gli anni successivi al 1999 sono determinati e
trovano copertura con la legge di bilancio.
Art. 27
Norme transitorie
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge i direttori generali delle aziende USL istituiscono
gli Ispettorati micologici.
2. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della
presente legge tutti gli esercenti devono essere in possesso
della autorizzazione prevista all’articolo 21.
3. Gli enti di gestione dei parchi, delle riserve naturali
e delle aree protette di interesse locale di cui alla l.r.
49/1995 adeguano i propri regolamenti alle norme della
presente legge entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della stessa; nel caso in cui tali regolamenti non siano
stati adottati e fi no alla loro entrata in vigore la raccolta
dei funghi epigei spontanei è disciplinata dalla presente
legge.
4. I regolamenti e le ordinanze adottate da province,
comunità montane e comuni al fi ne di regolamentare la
raccolta dei funghi epigei spontanei cessano di avere
effi cacia al momento dell’entrata in vigore della presente
legge.
5. Le autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei
spontanei rilasciate, ai sensi della l.r. 82/1982, dalle
comunità montane, dalle province e dai comuni entro la
data di entrata in vigore della presente legge, mantengono
la loro validità e sono equiparate, a tutti gli effetti, a
quelle corrispondenti previste dalla presente legge; dette
autorizzazioni decadono, a tutti gli effetti, trascorsi dodici
mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
6. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, i titolari di concessioni rilasciate ai sensi dell’articolo
5 della l.r. 64/1976 e successive modifi cazioni,
possono richiedere l’autorizzazione alla costituzione di
aree di raccolta riservata a fi ni economici o di raccolta
a pagamento anche in deroga alle percentuali stabilite
all’articolo 15.
Art. 28
Modifi che ed abrogazioni
1. Nella rubrica del titolo III della l.r. 82/1982 sono
abrogate le parole “ed ai funghi”.
2. All’articolo 10, lettera a), della l.r. 82/1982 sono
abrogate le parole “i funghi epigei, siano o no essi commestibili”.
20 2.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10
3. All’articolo 11, quarto comma, della l.r. 82/1982
sono abrogate le parole “e dei funghi”.
4. All’articolo 23, secondo comma, della l.r. 82/1982
sono abrogate le parole “e a chi pone in vendita o commercia
funghi con caratteristiche di cui all’articolo 17
III comma”.
5. Sono abrogati gli articoli 16, 17 e 24 della l.r.
82/1982.
Art. 29
Norma fi nale
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge, valgono le disposizioni di cui alla legge
352/1993 ed al d.p.r. 376/1995.
NOTE
1) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.1.
2) Comma inserito con l.r. 68/1999, art.1.
3) Articolo così sostituito con l.r. 68/1999, art.2.
4) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.3.
5) Comma inserito con l.r. 68/1999, art.3.
6) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.4.
7) Comma inserito con l.r. 68/1999, art.4.
8) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.5.
9) Comma aggiunto con l.r. 68/1999, art.5.
10) Comma aggiunto con l.r. 68/1999, art.6.
11) Comma aggiunto con l.r. 68/1999, art.7.
12) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.8.
13) Comma aggiunto con l.r. 68/1999, art.9.
14) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.10.
15) Articolo così sostituito con l.r. 68/1999, art.11.
16) Comma così sostituito con l.r. 68/1999, art.12.
17) Comma inserito con l.r. 68/1999, art.12.
18) Comma abrogato con l.r. 68/1999, art.13.
19) Articolo così sostituito con l.r. 68/1999, art.13.
20) Comma così sostituito con l.r. 81/2000, art.17.
21) Comma così sostituito con l.r. 23/2007, art. 1.
22) Comma inserito con l.r. 23/2007, art. 2.
23) Comma così sostituito con l.r. 23/2007, art. 2.
24) Articolo inserito con l.r. 23/2007, art. 3.
 
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