Gruppo Micologico Naturalistico
Terra di Siena
Legge Regionale 11 aprile 1995, n. 49 PDF Stampa E-mail

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 18.04.1995

      Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale

Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI E NORME SULLA PROGRAMMAZIONE
Art. 01 - Oggetto e finalità
1. La presente legge in attuazione delle norme quadro di cui alla L. 6 dicembre 1991, n. 394 , detta
disposizioni per l’istituzione e la gestione di parchi regionali e provinciali, riserve naturali e aree naturali
protette di interesse locale al fine di garantire la conservazione e riqualificazione dell’ambiente, del
paesaggio, del patrimonio storico-culturale e naturalistico della Regione; la promozione delle attività
economiche compatibili, delle attività ricreative, della ricerca scientifica, della divulg azione ambientale,
nonché della gestione faunistica attraverso il coordinamento con le normative di settore ed in particolare con
la R. 12 gennaio 1994, n. 3 nel rispetto dei criteri e limiti fissati per la gestione del territorio e la
regolamentazione della caccia.
2. L’istituzione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree naturali protette di interesse locale realizza un
sistema che è parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla R. 16
gennaio 1995, n. 5 e concorre alla programmazione regionale.
Art. 02 - Parchi, riserve, aree naturali protette di interesse locale: individuazione, definizione e scopi
1. I parchi sono sistemi territoriali che, per il loro particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e
paesaggistico, necessitano di una gestione unitaria per consentire un’efficace conservazione, ripristino e
miglioramento dell’ambiente naturale e la salvaguardia delle specie selvatiche. I parchi operano altresì per lo
sviluppo delle attività economiche ecocompatibili e per la gestione delle risorse faunistiche e ambientali.
2. I parchi regionali, a garanzia di specifici interessi riconosciuti di carattere unitario, sono individuati dal
Programma triennale regionale delle aree protette, in seguito denominato "Programma", in base alla loro
estensione territoriale, o al grado di complessità delle azioni di tutela da realizzare e all’entità delle risorse
necessarie. In tutti gli altri casi i parchi sono di competenza delle province.
3. Le riserve naturali sono territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di
particolari ecosistemi naturalisticamente rilevanti, devono essere organizzati in modo da conservare
l’ambiente nella sua integrità.
4. Le aree naturali protette di interesse locale sono quelle inserite in ambiti territoriali intensamente
antropizzati, che necessitano di azioni di conservazione, restauro o ricostituzione delle originarie
caratteristiche ambientali e che possono essere oggetto di progetti di sviluppo ecocompatibile.
5. Possono far parte delle aree naturali protette di interesse locale anche biotopi di modesta superficie,
monumenti naturali, aree verdi urbane e suburbane, purché la loro estensione non concorra al
soddisfacimento degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Art. 03 - Consulta tecnica
1. Al fine di garantire alla Giunta regionale un adeguato supporto tecnico-scientifico, è istituita la Consulta
tecnica per le aree protette e la biodiversità, presieduta dall’Assessore regionale competente per materia o
da suo delegato, e composta da esperti particolarmente qualificati nelle discipline inerenti la protezione
ambientale, la gestione delle aree protette e la tutela delle biodiversità. (2)
2. La Consulta è organo di consulenza della Giunta per l’attuazione della presente legge e della legge
regionale n. 56 del 06.04.2000 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali,
della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla
legge regionale 11 aprile 1995, n.49 ). In particolare esprime pareri obbligatori per i profili tecnico - scientifici
in materia di:
a) attuazione coordinata di direttive e regolamenti comunitari, leggi e regolamenti statali;
b) classificazione delle aree e loro tipologia;
c) formazione ed attuazione del programma triennale di cui all’articolo 4;
d) formazione degli strumenti di piano e dei regolamenti dei parchi, riserve naturali e aree protette di
interesse locale. (2) d bis) predisposizione e aggiornamento dell’elenco regionale degli alberi monumentali.
(1bis)
3. La Consulta indirizza e coordina l’attività dei comitati scientifici dei parchi e, se esistenti, di quelli delle
riserve naturali; in particolare, esprime pareri e formula proposte per quanto riguarda la sperimentazione, la
ricerca scientifica e l’informazione didattica.
4. La Giunta regionale nomina i componenti della Consulta con le seguenti modalità:
a) 3 membri scelti da un elenco di almeno sei esperti designati dalle associazioni ambientaliste operanti
nel territorio nazionale e rappresentate nel Consiglio nazionale per l’ambiente di cui all’ art. 12 della L. 6
dicembre 1991, n. 394 ;
b) 4 membri selezionati da un elenco di almeno otto nominativi di esperti designati dalle Università degli
studi della Toscana, competenti in Scienze naturali, Scienze geologiche, Scienze agrarie e Scienze forestali.
(3)
c) 3 membri scelti da un elenco di almeno sei esperti designati dagli organismi di gestione dei parchi della
Toscana;
d) 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dalla Società Botanica Italiana;
e) 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dalla Unione Zoologica Italiana;
f) 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
g) 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dall’Istituto Nazionale Fauna Selvatica.
h) 1 membro designato dall’Unione Regionale Province Toscane. (4)
5. Ai fini del procedimento di nomina si applicano le norme di cui alla R. 8 marzo 1979, n. 11 e successive
modifiche.
La Giunta può provvedere alla costituzione della Consulta non appena sia pervenuta almeno la metà delle
designazioni.
I componenti della Consulta cessano dalla carica alla scadenza di ogni legislatura e non possono essere
nominati per più di due volte consecutive.
6. Il membro della Consulta che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive,
decade dall’incarico. La decadenza è pronunciata dalla Giunta regionale, che provvede alla contestuale
sostituzione con altro membro, scelto tra quelli ricompresi nel medesimo elenco di appartenenza del membro
decaduto. Nello stesso modo si procede in caso di dimissioni o di decesso del membro della Consulta.
7. Ai membri della Consulta spetta un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura di euro
61,00 lordi, oltre al rimborso spese e all’indennità di missione, secondo la disciplina prevista per i dirigenti
regionali. (11)
L’importo del gettone di presenza è aggiornato annualmente con atto della giunta regionale.
7 bis. Alle riunioni della Consulta tecnica possono essere invitati a partecipare un esperto dell’ARPAT ed
uno dell’ARSIA e rappresentanti delle amministrazioni locali eventualmente interessate. (5)
Art. 04 - Programma triennale regionale
1. Ogni tre anni la Regione, con le procedure di cui all’ art. 5 , approva il programma delle aree protette.
2. Il programma si articola in un Piano d’indirizzo ed in un provvedimento di riparto delle disponibilità
finanziaria. Il Piano di indirizzo, ai sensi dell’ art. 9 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 , contiene:
a) la individuazione di massima dei territori da ricomprendere nei parchi regionali, nei parchi provinciali,
nelle riserve naturali e nelle aree protette di interesse locale, sulla base delle proposte delle Province di cui
al successivo art. 5 e sulla base di analisi e valutazioni in ordine alle caratteristiche delle aree e delle azioni
di tutela e valorizzazione da intraprendere;
b) l’indicazione del termine per l’istituzione di nuovi parchi, riserve naturali ed aree naturali protette di
interesse locale, ovvero per la modifica di quelli esistenti, la specificazione dei relativi obiettivi di tutela e
valorizzazione;
c) i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi gli enti locali e gli organismi di gestione dei parchi,
nell’attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla redazione
dei regolamenti e dei piani dei parchi e alla informazione ed all’educazione ambientale delle popolazioni
interessate, sulla base delle esigenze di unitarietà delle aree da proteggere;
d) la promozione di eventuali intese con gli enti locali in applicazione del comma 4 dell’art. 4 e dell’ art. 26
della legge 6 dicembre 1991 n. 394 ;
e) l’individuazione delle eventuali misure di salvaguardia da applicarsi fino all’entrata in vigore dei
regolamenti dei nuovi parchi e delle nuove riserve naturali previste dal Programma.
3. Il provvedimento di riparto delle disponibilità finanziarie, ai sensi dell’ art. 13 della legge regionale 9
giugno 1992, n. 26 , attiene alle singole aree e dispone per l’esercizio finanziario di riferimento e per i due
esercizi immediatamente successivi. Esso è adottato annualmente a seguito dell’approvazione dei bilanci
annuali e pluriennali.
4. Al Programma è allegato, anche ai sensi dell’ art. 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , l’elenco delle
aree protette regionali, recante la classificazione dei parchi provinciali e regionali, delle riserve naturali e
delle aree naturali protette d’interesse locale.
5. Successivamente alla prima approvazione del P.I.T. e del P.T.C. di cui alla legge regionale 16 gennaio
1995, n. 5 , la individuazione dei territori dei parchi ai sensi della lett. a) e delle misure di salvaguardia di
carattere territoriale ai sensi della lett. e) del primo comma del presente articolo, è fatta nel rispetto dell’ art. 7
, commi 9 e 11, dell’ art. 11 , dell’ art. 20 , comma 3, e dell’ art. 21 della medesima legge. L’individuazione
dei territori dei parchi provinciali e delle aree protette di interesse locale in sede di P.T.C., non vincola la
Regione all’inserimento degli stessi nel programma di cui al presente articolo.
Art. 05 - Programma triennale regionale: procedure
1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge le Province, sentiti i Comuni e le Comunità
montane e tenuto conto della classificazione delle aree effettuata dal Consiglio regionale con deliberazione
19 luglio 1988 n. 296 , e successive modificazioni, e degli atti della programmazione regionale di cui alla
legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 , inviano alla giunta regionale le proposte d’individuazione di massima
dei territori entro cui istituire i parchi, le riserve naturali, le aree naturali protette di interesse locale.
2. Entro i successivi sei mesi la Giunta regionale predispone la proposta del Programma e la sottopone
all’approvazione del consiglio, tenendo conto degli eventuali indirizzi statali emanati in attuazione dell’ art. 4
della legge 6 dicembre 1991, n. 394 . In mancanza della proposta delle Provincie, la Giunta regionale è
comunque tenuta a trasmettere al Consiglio, sentita la Consulta, la proposta di programma triennale entro 18
mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
3. Entro tre mesi dal ricevimento della proposta della Giunta, il Consiglio regionale approva il Programma.
Il Programma acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
4. Il Programma ha durata triennale e conserva efficacia fino all’approvazione del nuovo Programma, in
aggiornamento del precedente.
5. Almeno 6 mesi prima della scadenza del programma, le Province, con la procedura di cui al comma
primo, inviano alla giunta regionale eventuali proposte di aggiornamento. Entro i successivi due mesi la
Giunta regionale predispone la proposta di Programma e la sottopone all’approvazione del Consiglio
regionale, tenendo conto degli eventuali indirizzi statali emanati in attuazione dell’ art. 4 della legge 6
dicembre 1991, n. 394 .
Art. 06 - Parchi, riserve naturali ed aree naturali di interesse locale: gestione
1. Alla gestione dei parchi, previsti dal Programma e di competenza regionale, si provvede istituendo, con
legge regionale, enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Le funzioni relative alla gestione dei parchi provinciali e delle risorse naturali sono esercitate dalle
Province.
3. Le funzioni relative alla gestione delle aree naturali di interesse locale sono esercitate dai Comuni
singoli od associati o dalle Comunità montane.
Art. 07 - Misure di incentivazione e promozione economico-sociale
1. La gestione dei parchi, delle riserve e delle aree protette di interesse locale assicura il mantenimento ed
il recupero delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati, ivi compreso il patrimonio edilizio esistente,
le attività agro-silvo-pastorali e l’agricoltura biologica quali elementi delle economie locali da qualificare e
valorizzare.
2. Gli strumenti di piano ed in particolare il piano pluriennale economico e sociale disciplinano la
promozione e lo sviluppo delle iniziative dei soggetti pubblici e privati finalizzate al conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1.

Titolo 2 - PARCHI REGIONALI E PROVINCIALI
Art. 08
1. I parchi regionali sono istituiti con apposita legge regionale che ne definisce i confini, stabilisce i tempi e
le modalità di approvazione dello statuto dell'ente parco e, nel rispetto dell'autonomia statutaria dei singoli
enti, detta norme sulla composizione degli organi, sulle modalità di nomina del direttore del comitato
scientifico, sul regolamento del parco, sul piano pluriennale economico-sociale, quali strumenti di attuazione
delle finalità istitutive del parco.
2. La legge regionale di cui al comma 1 detta altresì norme sul personale che opera nel parco, sul
patrimonio dell'ente che lo gestisce e sulle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni.
Art. 09 - Parchi provinciali
1. Le Province esercitano le funzioni relative alla gestione dei parchi direttamente o attraverso la
costituzione di aziende speciali o istituzioni in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
2. Le Province garantiscono la partecipazione degli enti locali all’istituzione e alla gestione dei parchi e
delle riserve e in applicazione dell’ art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 . Resta fermo quanto previsto
dal comma 1, lett. e), dell’ art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .
3. Entro i termini stabiliti dal Programma e sulla base dell’individuazione di massima ivi prevista, nel
rispetto del P.I.T. e del P.T.C. adottati o approvati ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 , le
Province, sentiti gli enti locali interessati, provvedono a:
a) determinare i confini del parco e delle aree contigue;
b) istituire il parco, indicandone le modalità di gestione e di finanziamento.
Art. 10 - Piano per il parco provinciale
1. Il piano del parco provinciale, quale strumento di tutela dei valori naturali ed ambientali entro perimetri
definitivi, anche in variante di quelli individuati nell'atto istitutivo, costituente parte integrante del piano
territoriale di coordinamento di cui all' articolo 51 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (10) (Norme per
il governo del territorio), fa riferimento ai contenuti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 della legge 6 dicembre
1991, n. 394 . Ha valore di piano paesaggistico e di piano urbanistico. Esso sostituisce i piani paesaggistici
territoriali ed urbanistici di qualsiasi livello per le finalità ad esso attribuite dalla legge. Il piano ha efficacia di
dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza ed indifferibilità per gli interventi in esso previsti . (7)
2. Il piano individua eventualmente gli ambiti territoriali e gli interventi, ivi compreso l’assestamento
forestale, in relazione ai quali si procede attraverso strumenti attuativi particolareggiati approvati dalla stessa
Provincia.
Art. 11 - Procedimento per l'approvazione del piano per il parco provinciale (8)
1. Al procedimento per l'approvazione del piano del parco e del regolamento del parco provinciale si
applicano le disposizioni di cui al titolo II della r. 1/2005
Art. 12 - Regolamento del parco provinciale
1. Il regolamento del parco, nel rispetto del piano, disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il
territorio del parco, in conformità ai principi stabiliti dall’art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 6 dicembre
1991, n. 394 ed agli indirizzi previsti dal Programma di cui all’ art. 4 della presente legge.
2. Abrogato (9)
3. Abrogato (9)
4. Abrogato (9)
5. Il regolamento del parco acquista efficacia dopo 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana. Entro tale termine gli enti locali interessati sono tenuti ad adeguare alle sue
previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del
parco prevalgono su quelle degli enti locali tenuti alla loro applicazione.
Art. 13 - Piano pluriennale economico e sociale del parco provinciale
1. Nel rispetto delle finalità istitutive del parco, delle previsioni del piano e nei limiti del regolamento, la
Provincia promuove iniziative coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, atte a
favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente all’interno del parco e dell’area
contigua.
2. Per i fini di cui al precedente comma la Provincia adotta un piano pluriennale economico e sociale per la
promozione delle attività compatibili. Qualora il piano pluriennale, ai fini della realizzazione degli interventi
previsti, comporti la partecipazione di altri soggetti, sono previste modalità attuative comprendenti anche gli
accordi di programma di cui all’ art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
3. Il piano determina le iniziative atte a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo
sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. In particolare il piano può prevedere la concessione di
sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il
risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico; l’agevolazione e la promozione,
anche in forma cooperativa di attività tradizionali, artigianali, agro -silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e
biblioteche, restauro anche di beni naturali. Una quota parte di tali attività è diretta a favorire l’occupazione
giovanile e il volontariato, nonché l’accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
4. Per il perseguimento delle finalità del piano del parco di cui all’ art. 9 della presente legge, la Provincia
può concedere, con specifiche convenzioni, l’uso del nome e dell’emblema del parco a servizi e prodotti
locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
5. Il piano pluriennale economico e sociale è approvato con le procedure di cui all’ art. 11 e può essere
aggiornato ogni triennio in collegamento con il Programma.
Art. 14 - Concessioni ed autorizzazioni nelle aree ricomprese nei parchi provinciali
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativa ad interventi, impianti ed opere nelle aree ricomprese
nei parchi è subordinato al preventivo nulla osta della Provincia.
2. Nel caso in cui la gestione dell’area protetta sia affidata ad aziende speciali od istituzioni ai sensi dell’
art. 9 , comma 1, il nulla osta è rilasciato dall’organismo di gestione.
3. Al nulla osta si applicano le disposizioni di cui all’ art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .
4. Con il nulla osta, sempreché non si sia determinato per decorrenza dei termini, sono contestualmente
rilasciate, anche in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l’autorizzazione per interventi in
zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e di autorizzazione per
interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985,
n. 431. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9, art. 82 del DPR 24 luglio 1 977, n. 616, come modificato
dall’ art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 , il provvedimento è trasmesso al Ministero dei beni culturali ed
ambientali.

Titolo 3 - RISERVE NATURALI ED AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE
Art. 15 - Riserve naturali
1. Le Province esercitano le funzioni relative alla gestione delle riserve naturali, direttamente o attraverso
la costituzione di aziende speciali o istituzioni, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
2. Entro i termini previsti dal Programma e sulla base dell’individuazione di massima ivi contenuta, nel
rispetto del P.T.C. di cui alla R. 16 gennaio 1995, n. 5 , le Province, sentiti gli enti locali interessati, con
proprio atto provvedono a:
a) determinare i confini delle riserve naturali e delle aree contigue;
b) istituire la riserva naturale indicandone le modalità di gestione e di finanziamento.
3. Nelle riserve naturali è vietata la caccia, l’apertura di cave, miniere e discariche, nonché la realizzazione
di nuove opere edilizie, l’ampliamento di costruzioni esistenti, l’esecuzione di opere di trasformazione del
territorio e cambiamenti di destinazione d’uso in contrasto con le finalità della riserva.
4. Sono ammesse le utilizzazioni produttive tradizionali, quelle ecocompatibili e la realizzazione di
infrastrutture indispensabili al conseguimento delle finalità della riserva; sono altresì consentiti interventi di
contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali.
Art. 16 - Regolamento delle riserve naturali
1. Il regolamento della riserva disciplina l’esercizio delle attività consentita entro il territorio della stessa, in
conformità ai principi stabiliti dall’art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed agli
indirizzi previsti dal Programma.
2. Il regolamento della riserva acquista efficacia dopo 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana. Entro tale termine gli enti locali interessati sono tenuti ad adeguare alle sue
previsioni i propri regolamenti e, se del caso, i propri strumenti urbanistici. Decorso inutilmente il predetto
termine le disposizioni del regolamento della riserva naturale prevalgono su quelle degli enti locali tenuti alla
loro applicazione, ivi compreso le eventuali previsioni difformi contenu te in strumenti urbanistici.
3. All’approvazione del regolamento delle riserve naturali si applicano i termini e le modalità di cui all’ art.
11 , relativo alle procedure di approvazione del piano dei parchi provinciali.
Art. 17 - Piano economico e sociale delle riserve
1. Nel rispetto delle finalità istitutive delle riserve e nei limiti dei rispettivi regolamenti, la Provincia adotta il
piano pluriennale economico e sociale delle riserve, con gli stessi contenuti, obiettivi e modalità di
approvazione del piano provinciale di cui all’ art. 13
Art. 18 - Concessione ed autorizzazione nelle aree ricomprese nelle riserve naturali
1. Al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere nelle aree
ricomprese nelle riserve naturali, si applicano le disposizioni di cui all’ art. 14
Art. 19 - Aree naturali protette di interesse locale
1. I Comuni o le Comunità montane esercitano le funzioni relative alla gestione delle aree protette di
interesse locale, anche in forma associata, direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o
istituzioni in applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
2. Entro i termini previsti dal Programma e sulla base dell’individuazione di massima ivi contenuta, nel
rispetto del P.T.C. di cui alla R. 16 gennaio 1995, n. 5 , i Comuni o le Comunità montane, con proprio atto,
provvedono a:
a) determinare i confini dell’area protetta di interesse locale;
b) istituire l’area protetta di interesse locale, indicandone le modalità di gestione e di finanziamento.
3. Allo scopo di dare adeguata tutela alle aree protette, i Comuni provvedono, in conformità alle previsioni
del Programma, ad adeguare i propri strumenti urbanistici ed i propri regolamenti entro sei mesi
dall’istituzione dell’area protetta.

Titolo 4 - SALVAGUARDIA, CONTROLLI, VIGILANZA, COMMISSARIAMENTO E SANZIONI
Art. 20 - Controllo sulla gestione dei parchi provinciali, riserve naturali e aree naturali protette di
interesse locale
1. La Giunta regionale sovrintende e vigila sulla realizzazione degli interventi previsti dal Programma.
2. La Provincia, le Comunità montane ed i comuni nei cui territori sono ricompresi parchi provinciali, riserve
naturali e aree naturali protette di interesse locale, inviano alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni
anno, una relazione sull’attività svolta in attuazione della presente legge e del Programma.
3. In caso di mancato rispetto da parte delle Province e dei Comuni dei termini previsti dalla presente
legge e dal Programma, la Giunta regionale invia idonea segnalazione al Comitato regionale di controllo, il
quale provvede ai sensi degli artt. 45 e 46 della L.R. 7 luglio 1992, n. 31 .
Art. 21 - Vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e regolamenti
dei parchi, dai regolamenti delle riserve naturali e dai piani e regolamenti dei comuni per le aree naturali
protette di interesse locale, è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e
contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. Apposita convenzione ai sensi dell’ art. 27,
comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , regola i rapporti con il pe rsonale del Corpo Forestale dello
Stato.
2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma può essere demandato dalla Provincia o, se
istituito, dall’organismo di gestione dei parchi, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale,
anche a personale di sorveglianza, appositamente individuato dagli enti stessi, cui attribuire funzioni di
guardia giurata a norma dell’art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18
giugno 1931, n. 773.
3. L’organismo di gestione organizza, ai sensi dell’ art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , d’intesa
con la Regione e con le Province, corsi speciali di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed
esclusivo di guida del parco o della riserva naturale.
Art. 22 - Sanzioni amministrative
1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, in caso della violazione delle norme di cui
alla presente legge, ai piani e ai regolamenti dei parchi provinciali, per zone ricomprese nel perimetro degli
stessi e ai regolamenti delle riserve naturali si applica la sanzione amministrativa da un minimo di L. 600.000
ad un massimo di L. 6.000.000.
2. Alle violazioni delle disposizioni di cui ai piani e regolamenti dei parchi per le aree contigue, ai piani e
regolamenti comunali relativi alle aree protette di interesse locale, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di L. 400.000 ad un massimo di L. 4.000.000.
3. In caso di violazione di altre disposizioni relative ai parchi, alle riserve naturali ed alle aree protette di
interesse locale, contenute in ordinanze emanate dai soggetti responsabili della gestione, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.
4. Per l’accertamento, la contestazione e l’applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma si
applicano le disposizioni di cui alla R. 12 novembre 1993, n. 85
5. Le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Provincia per le violazioni avvenute nei parchi provinciali
e nelle riserve naturali provinciali e dal Sindaco per le violazioni nelle aree protette di interesse locale.
Art. 23 - Sospensione e riduzione in pristino
1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all’ art. 22 , l’autorità competente ad emanare
l’ordinanza-ingiunzione ai sensi del comma 5 dell’ art. 22 , qualora venga esercitata un’attività in difformità
della presente legge, dai piani e regolamenti dei parchi, dai regolamenti delle riserve naturali o dei piani e
regolamenti delle aree naturali protette d’interesse locale, dispone, indipendentemente dall’emanazione
dell’ordinanza-ingiunzione, l’immediata sospensione dell’attività medesima ed ordina la riduzione in pristino,
la risistemazione e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali con la responsabilità solidale
del committente, del t itolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di
opere. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’ art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n.
394 .

Titolo 5 - PATRIMONIO - CONTABILITÀ - CONTRATTI, ESPROPRIAZIONI, USI CIVICI, AREE CONTIGUE
Art. 24 - Patrimonio, contabilità e contratti
1. La Regione, ai sensi dell’ art. 11 della L.R. 16 maggio 1991, n. 20 , e gli enti locali ricompresi nell’area
del parco o della riserva possono mettere a disposizione degli organismi di gestione i beni che ritengono
necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive.
2. In carenza di specifici riferimenti previsionali e normativi desumibili da piani e regolamenti o in deroga
alle eventuali salvaguardie di cui all’ art. 4 , comma 2, lett. e), purché nel rispetto delle generali finalità
istitutive del parco o della riserva, si procede all’autorizzazione del demanio e patrimonio regionale, previo
parere dell’organismo di gestione; in caso di parere negativo decide nel merito la Giunta regionale.
Art. 25 - Aree contigue dei parchi e delle riserve provinciali
1. La Provincia, sentiti gli organismi di gestione e gli enti locali interessati, stabilisce piani e programmi e le
eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell’ambiente,
relativi alle aree contigue ai parchi e alle riserve provinciali, ove occorra intervenire per assicurare la
conservazione dei valori delle aree stesse.
2. L’esercizio venatorio nelle aree contigue è disciplinato dall’ art. 23 della L.R. 12 gennaio 1994, n. 3

Titolo 6 - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 26 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’ art. 3 della presente legge, previsti in L. 10.000.000, si fa fronte
con lo stanziamento del cap. 00720 del bilancio di previsione 1995 che presenta la necessaria disponibilità e
per gli anni successivi con la legge di bilancio.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’ art. 4 , si fa fronte per il 1995 con lo stanziamento del cap.
16480 e per gli anni successivi con la legge di bilancio.
Art. 27 - Norma abrogativa
1. La R. 29 giugno 1982, n. 52 e successive modificazioni è abrogata.
Art. 28 - Norma transitoria - Programma stralcio
1. In prima attuazione della presente legge e non oltre sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, il
Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, in deroga alle procedure di cui all’ art. 5 , un
Programma stralcio per le aree protette.
Note
1. Nota soppressa.
1bis. Lettera aggiunta con l.r. 13 agosto 1998, n. 60 , art.4.
2. Comma così sostituito con l.r. 6 aprile 2000, n. 56 , art. 13.
3. Lettera così sostituita con l.r. 6 aprile 2000, n. 56 , art. 13.
4. Lettera aggiunta con l.r. 6 aprile 2000, n. 56 , art. 13.
5. Comma aggiunto con l.r. 6 aprile 2000, n. 56 , art. 13.
6. Articolo così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 159.
7. Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 160.
8. Articolo così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 161.
9. Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 162.
10. V. B.U. 27 gennaio 2005, n. 6, Avviso di Rettifica.
11. Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 62

 
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